25 Maggio 2021
Assonime: compendio all'estero con la Pex
di Alessandro Germani
Assonime analizza il coordinamento fra la Pex e la disciplina dell'entry/exit tax per concludere, diversamente dalle Entrate, che si applica la Pex alla partecipazione che figura nel compendio. È questa la sintesi della circolare 16 del 25 maggio.
Nel principio di diritto 10/2021 (si veda l'articolo) l'Agenzia ha affermato che la Pex non si applica in caso di trasferimento del compendio aziendale in quanto la plusvalenza sarebbe riferibile al complesso dei beni unitariamente considerato (circolare 6/E/2006) e che ciò si desume anche dall'articolo 166 del Tuir (exit tax) sia nella formulazione ante che post Atad. Ciò anche in presenza di una holding per la quale la partecipazione rappresenti la parte preponderante del compendio. Mentre per la holding statica, che non costituisce azienda, il pensiero delle Entrate non appare chiaro.
Assonime evidenzia come la posizione delle Entrate del 2006 fosse stata superata in una risposta ad interpello laddove le partecipazioni costituivano la parte prevalente degli asset. Senonché col principio 10/2021 l'Agenzia ha fatto retromarcia.
Addirittura la cessione isolata della partecipazione (in Pex) potrebbe essere contestata sull'assunto che la cessione del compendio non ne avrebbe beneficiato. Secondo l'Associazione il concetto di unitarietà della plusvalenza di cui all'articolo 86 del Tuir deve comunque consentire di applicare il regime sovraordinato della Pex. E sarebbe controbilanciato dall'indeducibilità della minusvalenza, non potendo costituire un valido motivo il fatto che il corrispettivo sia indistinto.
Peraltro se si considera l'articolo 166 del Tuir, anche il vecchio Dm 2 luglio 2014 prevedeva la possibilità di separare le varie componenti della plus/minus relativa all'azienda. Ciò può essere individuato riferendosi allo stesso valore di mercato valido ai fini del transfer pricing. Peraltro se la filosofia della Pex è di tassare il reddito d'impresa al momento della sua produzione, le vicende relative alla partecipazione successive alla sua riallocazione all'estero dovrebbero essere indifferenti per il Paese di provenienza, lasciando impregiudicata la tassazione del reddito della società partecipata (sia che essa avvenga in Italia, se la società partecipata è ivi residente, sia che avvenga in altro Stato).