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14 Dicembre 2020

Ritenuta disapplicata anche sulle riserve tecniche

di Alessandro Germani


 

L'esenzione da ritenuta prevista per i proventi degli attivi posti a copertura delle riserve matematiche si estende anche a quelli relativi alla copertura delle riserve tecniche. L'agenzia delle Entrate torna condivisibilmente sui propri passi e rettifica il 14 dicembre la risposta n. 406 del 24 settembre scorso, che era stata invece di chiusura (qui il testo rettificato dell'interpello).

Ricordiamo in primis la fattispecie di interesse, riguardante una compagnia assicurativa che vende polizze unit-linked e iscrive le relative riserve tecniche nella voce D.I. del passivo di stato patrimoniale. Tali riserve fronteggiano polizze vita il cui rendimento dipende da investimenti o da un indice finanziario (articolo 41 commi 1 e 2 del Dlgs 209/05). A fronte di tali riserve tecniche la compagnia investe in attivi a copertura delle stesse, quali quote e azioni di Oicr italiani o di Oicr/Sicav esteri. E vorrebbe beneficiare dell'esenzione da ritenuta prevista dall'articolo 26-quinquies, comma 5-bis del Dpr 600/73 per gli Oicr italiani e dall'articolo 10-ter comma 4-bis della legge 77/83 per i fondi/Sicav esteri.

Le norme in questione si riferiscono alle riserve matematiche (voce C.II. n. 1 dello stato patrimoniale) e ai relativi attivi posti a copertura delle stesse, consentendo la disapplicazione della ritenuta sui proventi. Ciò intende evitare una duplice anticipazione di imposte a carico delle compagnie vita, ovvero l'imposta sulle riserve matematiche - IRM e la ritenuta d'acconto sui proventi degli attivi posti a copertura di tali riserve. Peraltro la circ. 85/E/02 ha chiarito che nell'ambito dell'IRM rientrano non solo le riserve matematiche, ma anche quelle tecniche di cui alla voce D.I. del passivo.

L'Agenzia rettifica la risposta negativa fornita il 24 settembre 2020 dopo approfondimenti e richiesta di specifico parere al Mef. In particolare il Dl 66/14 ha previsto la disapplicazione della ritenuta per i proventi derivanti dalla partecipazione da un lato ad Oicr istituiti in Italia diversi dagli immobiliari e a fondi lussemburghesi storici e dall'altro ad Oicvm di diritto estero conformi alla Direttiva Ucits IV e a quelli non conformi ma istituiti in Stati Ue o See inclusi nella white list e il cui gestore è soggetto a forme di vigilanza nel paese estero di istituzione. Ciò quando gli attivi investiti in fondi sono posti a copertura delle riserve matematiche, perché in caso contrario si applica la ritenuta.

Le Entrate ribadiscono che al riguardo la relazione illustrativa al Dl 66/14 ha chiarito che la disapplicazione della ritenuta risponde alla finalità di evitare un'eccessiva penalizzazione finanziaria sulle compagnie. Ma se così è, allora, la ritenuta non va applicata nemmeno sui proventi derivanti dalle quote o azioni di Oic di cui agli attivi posti a copertura delle Riserve Tecniche di classe DI.

Ciò peraltro appare in linea anche con la circolare 85/E/02 che ha esteso l'applicazione dell'IRM proprio alle riserve tecniche di classe DI. Apertura totale quindi dell'Agenzia, per cui il riferimento alle riserve matematiche (voce CII n. 1) deve intendersi comprendente anche quelle tecniche della voce DI.


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