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18 Dicembre 2020

Risparmio gestito, l'investimento della liquidità è esente e rientra nel pro rata

di Alessandro Germani


La gestione della liquidità esente Iva rispetto all'attività di banca depositaria imponibile Iva incide sul calcolo del pro ratasecondo la risposta a interpello 606/2020 dell'agenzia delle Entrate.
Alfa è una branch italiana di un soggetto estero che svolge attività di custodia ed amministrazione titoli, banca depositaria perSgr italiane, servizi di amministrazione di fondi, servizi di banca corrispondente di fondi esteri. Essa investe poi la liquidità ineccesso dei conti correnti della clientela istituzionale. Infatti tale liquidità è iscritta nell'attivo di Alfa e nel passivo compare ildebito verso i clienti. La liquidità è investita per comprare obbligazioni e Abs (asset backed securities) di cartolarizzazione.Come già in passato, così anche nel 2020 Alfa intende dismettere alcuni titoli per diversificare e/o riequilibrare il proprioportafoglio. Effettuando operazioni sia imponibili (servizi di controllo e sorveglianza, custodia ed amministrazione di titoli)sia esenti (gestione di fondi comuni di investimento e cessioni di strumenti finanziari) Alfa chiede conferma che la cessionedelle Abs del 2020 sia da includersi nel calcolo del pro rata ex
articolo 19-bis del Dpr 633/72.
Le Entrate confermano che la cessione delle Abs è da considerarsi esente ex articolo 10, comma 1, numero 4 del Dpr 633/72.
Diconseguenza il diritto alla detrazione dell'Iva spetta in misura proporzionale alle operazioni imponibili e la percentuale didetrazione è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione, effettuatenell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno stesso. Restano escluse dal calcolo delpro rata le operazioni esenti da 1 a 9 dell'articolo 10 quando (risoluzione 305/E/08):

  • non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo di imposta
  • sono effettuate nell'ambito dell'attività occasionale
  • sono accessorie alle operazioni imponibili.
Vanno dunque escluse quelle attività che, seppur previste nell'atto costitutivo, sono eseguite solo in modo occasionale edaccessorio, dovendosi ricomprendere tutte le attività realmente svolte (Cassazione 5970/14 e 11085/08). Inoltre per i giudicicomunitari l'accessorietà alle operazioni imponibili è tale se non costituisce un prolungamento diretto, permanente enecessario dell'attività imponibile (causa C-306-94 e C-174/08). In base alla Cassazione 7654/17 per qualificare le operazioniesenti come accessorie a quelle imponibili bisogna guardare al rapporto fra le due attività e all'impiego di beni e servizisoggetti ad Iva per l'effettuazione di operazioni esenti. Le Entrate focalizzano gli elementi fattuali: le operazioni diinvestimento della liquidità rappresentano il 30% del volume d'affari della branch e condizionano positivamente il margined'intermediazione. Pur in presenza di costi afferenti non considerevoli, tali attività rientrano nel core business e non possonodirsi occasionali né qualificarsi come accessorie per escluderle dal pro rata, ponendosi invece come prolungamento diretto,permanente e necessario dell'attività di banca depositaria.