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22 Maggio 2019

Disavanzi con codici differenziati

di Alessandro Germani



Vale la pena di soffermarsi anche sulla compilazione della parte II della sezione II del quadro RV, relativa ai dati della scissa, incorporata o fusa. Nel rigo RV36 con riguardo alla società scissa va indicata la quota percentuale del patrimonio netto contabile non trasferita, ove si tratti di scissione parziale. Nel rigo RV38 andrà indicato:

  1. in colonna 2 il codice« 1» in caso di disavanzo da annullamento, il codice «2» in caso di disavanzo da concambio, il codice «3» in caso di compresenza di entrambe le tipologie di disavanzo;
  2. in colonna 3 l'ammontare complessivo del disavanzo di scissione o di fusione. 

Nel rigo RV39 va indicata la parte del disavanzo imputata al conto economico.
Nei righi da RV40 a RV43 va indicato:

  • in colonna 1 le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo;
  • in colonna 2 il codice 1 qualora si tratti di beni ammortizzabili e il codice 2 qualora si tratti di beni non ammortizzabili;
  • in colonna 3 i relativi importi.
Nel rigo RV44, colonne 2 e 3, va indicato l'importo dell'avanzo da annullamento e quello da concambio, mentre nei righi da RV45 a RV48 vanno indicati in colonna 1 le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato l'avanzo da annullamento e/o da concambio e in colonna 2 o in colonna 3 gli importi ad esse relativi.
In presenza di riserve e fondi in sospensione d'imposta si compilano i righi da RV49 a RV54, mentre i righi RV55 e RV56 accolgono i dati relativi alle partecipazioni annullate in possesso dell'incorporante o di altre partecipanti alla fusione.
Analogamente a quanto visto per la parte I per la beneficiaria, l'incorporante o la risultante, anche in relazione alla scissa, incorporata o fusa vanno considerate le perdite fiscali, limitate o piene, trasferite e riportabili in base al test di vitalità e al limite patrimoniale (righi RV58-60). Similmente occorrerà dare conto degli importi delle perdite fiscali, delle eccedenze di interessi passivi e dell'Ace del periodo interinale (dall'inizio del periodo d'imposta alla data antecedente a quella di efficacia giuridica dell'operazione) non riportabili ai sensi degli artt. 172 comma 7 e 173 comma 10 Tuir (righi RV61-RV63). I righi RV64 e RV65 accolgono gli interessi passivi e l'eccedenza Ace riportabili trasferibili e relativi alla scissa, incorporata o fusa. Infine il rigo RV66 riguarda le eccedenze d'imposta, mentre i righi da RV67 a RV69 riguardano gli incentivi fiscali per l'investimento in start-up innovative ai sensi del Dl 179/12.
La parte III è destinata ad accogliere una serie di dati su eventuali altre società beneficiare della scissione.

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