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14 Gennaio 2021

Nelle aggregazioni matura il credito sulle Dta

di Alessandro Germani



L'articolo 1, commi da 233 a 243, della legge di Bilancio 2021 interviene per agevolare fiscalmente le operazioni di aggregazione aziendale deliberate nel corso del 2021. Si tratta della possibilità - in capo al soggetto risultante dalla fusione, beneficiario della scissione o conferitario dell'azienda - di trasformare le imposte anticipate (Dta) iscritte su perdite fiscali ed eccedenze Ace in crediti d'imposta che possono essere utilizzati, ceduti oppure chiesti a rimborso .
In realtà la norma desta qualche perplessità rispetto ai propositi per cui è stata pensata.
La relazione illustrativa afferma che la misura è stata prevista per favorire la crescita dimensionale delle Pmi italiane, ma se si guarda poi alla sostanza della norma questo aspetto non appare così determinante. Infatti sembra piuttosto una misura di liquidità che consente di monetizzare le Dta.
Peraltro tali Dta si originano in presenza di perdite o eccedenze Ace, quindi già presuppongono una condizione aziendale "precaria", come è evidente se si è in presenza di perdite fiscali.
A ciò si aggiunga che la conversione delle Dta - rivenienti da svalutazioni dei crediti, attivi immateriali e perdite fiscali - in crediti d'imposta, che risale ai Dl 225/10 e 201/11 è tipica delle banche (e non certo delle mi) e risponde all'esigenza di neutralizzare l'effetto negativo che sulla dotazione patrimoniale regolamentare delle banche hanno le Dta. Che la misura possa riguardare le banche è poi testimoniato anche dal comma 243 introdotto in fase di esame parlamentare, secondo cui il ministro dell'Economia riferisce preventivamente al Parlamento in ordine ad eventuali operazioni di aggregazione societaria o di variazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Monte dei Paschi di Siena.
Chiarite le perplessità, la norma ha invece l'innegabile vantaggio di superare il meccanismo tipico del bonus aggregazioni (articolo 11, Dl 34/2019), che consente di dare riconoscimento al valore dell'avviamento e a quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente i 5 milioni di euro. Si tratta in tali ipotesi di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti aziendali) che avvengono fra soggetti che non fanno parte dello stesso gruppo societario.
Tuttavia la norma, per come è congegnata, non consente di beneficiare dell'agevolazione anche qualora si operi per un acquisto della partecipazione del soggetto terzo e poi si proceda con l'operazione straordinaria (ad esempio la fusione). Infatti la stessa fa espresso riferimento al disavanzo da concambio (e non a quello da annullamento).
Questa limitazione è invece superata ora dall'agevolazione della legge di bilancio 2021, perché dopo aver richiesto che le società interessate dall'aggregazione non facciano parte dello stesso gruppo societario (comma 237) si concede l'incentivo anche se il controllo sia stato acquisito attraverso operazioni diverse da quelle di cui al comma 233 tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021. Il che significa che sono ad esempio agevolabili le acquisizioni di partecipazioni seguite dalla fusione per incorporazione delle entità coinvolte.
Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio. Esiste in ogni caso un limite a tale trasformazione, pari al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, o del solo conferitario. Il meccanismo quindi è volto a premiare le aggregazioni fra soggetti dimensionalmente simili.
Per questa finalità si fa sempre riferimento (anche per il conferimento) alla situazione patrimoniale ex articolo 2501-quater del Codice civile. In questi casi, quindi, non sembra potersi beneficiare della rinuncia all'unanimità da parte dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari provvisti di diritto di voto. La norma prevede, inoltre, che anche al conferimento si applichi il limite al riporto delle perdite fiscali sancito per le fusioni dall'articolo 172 comma 7 del Tuir (activity test e limite patrimoniale).
L'operazione, infine, presenta un conto, in quanto occorre il pagamento di una commissione (deducibile ai fini Ires e Irap) pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate.

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