20 Maggio 2022
Sace e Fcg, copertura a condizioni di mercato
di Alessandro Germani
Il meccanismo di garanzia della Sace a condizioni di mercato, introdotto dal Dl 23/2020, è stato ulteriormente affinato nel Dl Aiuti. La norma di base è costituita dal comma 14-bis dell'articolo 6 del Dl 269/2003 che riguarda la trasformazione di Sace in spa. Prevede che la società possa intervenire in garanzia a condizioni di mercato. Quindi, di fatto, la Sace presta una garanzia (o una controgaranzia ai confidi) a soggetti finanziari quali:
- banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia;
- imprese di assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni.
Tale garanzia, al massimo del 70%, è a fronte di finanziamenti rilasciati a imprese con sede in Italia. La garanzia può riguardare anche portafogli di finanziamenti. Inoltre, tale attività si rivolge anche a favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in Italia. Cioè va a toccare tutto l'ambito del cosiddetto private debt che si sta sviluppando sempre di più. Tale attività è svolta con contabilità separata ed è prevista la garanzia dello Stato a prima richiesta a favore della Sace.
Chiarito il quadro iniziale, ecco le modifiche apportate dal Dl Aiuti. Sono in primis chiarite le finalità dell'intervento: favorire crescita dimensionale, patrimonializzazione e competitività delle imprese.
Accanto poi alle imprese italiane, l'intervento riguarda anche le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia. Per quanto riguarda l'attuazione pratica di questa norma, che si attende dal 2020, viene previsto un allegato tecnico al decreto per stabilire i criteri, le modalità di rilascio della garanzia e i profili di rischio. Tuttavia, l'efficacia di questa nuova operatività è subordinata alla positiva decisione della Commissione Ue sulla conformità a condizioni di mercato del regime di garanzia, quindi ciò significa un necessario passaggio a Bruxelles.
Viene infine previsto che con uno o più decreti del ministro dell'Economia e delle Finanze, di natura non regolamentare, possono essere disciplinate, in conformità con la decisione Ue, altre modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per il rilascio delle garanzie. Pertanto si sono fatti dei passi in avanti per ciò che concerne l'operatività di mercato di Sace, che dovrebbe agevolare sia le forme di finanziamento tradizionali sia quelle più innovative (minibond, fondi di debito), ma è chiaro che il passaggio comunitario (dapprima) e quello del Mef (poi) lasciano intendere che un tratto di strada andrà ancora percorso per registrare la piena operatività di questa norma.
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