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11 Febbraio 2022

Proroga sulle assemblee a distanza ma non sui termini di ok al bilancio

di Alessandro Germani


 

Quest'anno l'iter di approvazione del bilancio torna nell'ambito dei canonici 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio. Infatti, per i bilanci 2019 e 2020 si è potuto beneficiare della proroga a 180 giorni ex lege stabilita per via degli effetti della pandemia dall'articolo 106 del Dl 18/20. Quest'anno, invece, tale proroga non è più stata prevista e quindi la data spartiacque per l'approvazione ordinaria dei bilanci torna a essere il 30 aprile 2022.
Dunque nella stragrande maggioranza dei casi il mese di febbraio sarà dedicato alle quadrature dei conti e agli assestamenti di bilancio. Dopodiché ci si dedicherà al conteggio delle imposte e alla predisposizione del pacchetto di bilancio per sottoporlo all'approvazione dell'organo amministrativo entro i 90 giorni. A quel punto si passa alla redazione della relazione al bilancio da parte dell'organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) ed eventualmente del revisore, se presente.
Infine l'assemblea dovrà tenersi entro la fine del mese di aprile. Ricordiamo che le società che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato possono approvare tanto il bilancio singolo quanto il consolidato nel più ampio termine di 180 giorni. Ciò comporta quindi che, in presenza di un gruppo tenuto al consolidato:

  • le controllate debbano approvare il proprio bilancio singolo nel termine dei 120 giorni;
  • la controllante ha la facoltà di usufruire del maggior termine di 180 giorni per il proprio bilancio singolo e per quello consolidato.

In questo quadro, stante il fatto che non c'è la proroga per i termini di approvazione dei bilancio, giova invece considerare che la possibilità di tenere le assemblee in audio-videoconferenza è stata estesa fino al 31 luglio 2022. Infatti l'articolo 3 del Dl 228/2021 (decreto Milleproroghe ora in conversione) ha esteso questa possibilità che originariamente scadeva il 31 dicembre 2021.
Questo significa che le assemblee di approvazione dei bilanci possono essere svolte secondo le modalità a distanza e non in presenza. Occorre fare attenzione al fatto che la norma fa riferimento alle assemblee "tenute", il che significa che la possibilità di avvalersi delle modalità a distanza riguarda le assemblee che sono effettivamente svolte entro la data del 31 luglio 2022. Vediamo quale sia l'ambito di società a cui si applica la proroga in questione. Per quanto riguarda le società di capitali e le cooperative, diviene sufficiente prevedere nell'avviso di convocazione, anche in deroga a clausole statutarie che dispongano diversamente, che:

  • l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio;
  • il voto possa essere espresso in via elettronica o per corrispondenza;
  • l'intervento in assemblea possa essere effettuato mediante mezzi di telecomunicazione.

Similmente l'avviso di convocazione della srl può stabilire che l'espressione del voto avvenga mediante il metodo della "consultazione scritta" o del "consenso espresso per iscritto".
Per ciò che concerne le quotate, potrà essere nominato per le assemblee ordinarie e straordinarie il "rappresentante designato" anche se lo statuto dispone diversamente. Nell'avviso di convocazione si potrà prevedere che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato, il che significa che i soci, in tal caso, non potranno intervenire in assemblea, nemmeno mediante sistemi di telecomunicazione.

 

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