11 Febbraio 2022
Dopo l'emergenza clausola ad hoc per la riunione virtuale
di Alessandro Germani
La pandemia ha insegnato a ripensare attività e comportamenti che richiedevano tassativamente la presenza fisica. Anche in ambiti particolarmente ferrei quali quello societario. La massima n. 200 del Consiglio notarile di Milano prevede che, se c'è un'apposita clausola statutaria, si possa convocare l'assemblea fissandone lo svolgimento solo con modalità virtuali.
La riforma del diritto societario del 2003 ha consentito, in base all'articolo 2370 del Codice civile, che l'assemblea sia convocata in un luogo fisico, permettendo l'intervento dei soci anche in audio/video conferenza. Ora la recente massima n. 200 stabilisce che, in presenza di una clausola statutaria che consenta genericamente l'intervento all'assemblea con mezzi di telecomunicazione, l'organo amministrativo (o comunque il soggetto che effettua la convocazione) può legittimamente indicare nell'avviso di convocazione che l'assemblea si terrà esclusivamente mediante tali mezz i, omettendo di indicare il luogo fisico e indicando le modalità di collegamento (con facoltà di fornire le specifiche tecniche anche in seguito, prima della riunione). Questa facoltà ha validità maggiore se c'è una clausola che consente l'intervento con mezzi di telecomunicazione, in base all'articolo 2370, comma 4.
Da ciò, secondo i notai di Milano, discendono alcuni corollari:
- sono legittime le clausole che prevedono l'obbligatorietà accanto ai mezzi di telecomunicazione dell'intervento di persona (si garantisce il diritto dei soci, di origine statutaria, a scegliere);
- è legittima la clausola che dà agli amministratori la facoltà di scegliere se indicare anche un luogo fisico di convocazione, fermo restando l'obbligo di prevedere l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione;
- la clausola disciplinante il luogo di convocazione dell'assemblea può prevedere la possibilità di convocare le assemblee fuori dal comune della sede sociale (o fuori da una determinata area geografica) solo a condizione che la convocazione consenta di intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; ciò a evidente tutela delle minoranze;
- quanto affermato nella massima per le assemblee dei soci deve ritenersi applicabile anche per le riunioni degli altri organi sociali (Cda e collegio sindacale).
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