30 Giugno 2022
Errori contabili, sì a deducibilità e tassazione nell'anno di rilevamento
di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali
L'articolo 8 del Dl 73/2022 modifica l'articolo 83 del Tuir apportando notevoli semplificazioni al meccanismo del recupero dei costi e dei ricavi che difettano del requisito della competenza. Nella versione approdata in Gazzetta Ufficiale, è chiara la finalità della norma in quanto il titolo dell'articolo riporta «disposizioni in materia di errori contabili». Rispetto alle bozze circolate prima del testo definitivo, in cui era esplicitato che solo l'estensione del principio di derivazione rafforzata alle microimprese (si veda articolo sotto) entrasse in vigore dal periodo d'imposta 2022, tale decorrenza adesso vale per l'intero comma 1, applicandosi quindi anche agli errori contabili.
La correzione degli errori contabili è trattata dal principio contabile Oic 29, che distingue gli errori rilevanti, da sistemarsi in contropartita con il patrimonio netto, e quelli non rilevanti, che si sistemano in conto economico come sopravvenienze attive (voce A5) o passive (voce B14).
Soffermiamoci sul caso più comune, quello degli errori non rilevanti.
Le procedure attuali
La gestione di tali componenti che difettano della competenza fiscale è sempre stata particolarmente laboriosa. Nell'esercizio in cui sono contabilizzate, le sopravvenienze attive sono ordinariamente tassate, mentre quelle passive sono fiscalmente indeducibili. Ciò genera due ordini di problemi.
Da un lato c'è una tematica di tassazione del componente positivo di reddito nell'esercizio in cui avrebbe dovuto essere contabilizzato. Dall'altro si verifica l'indeducibilità del costo per via del fatto che la sua competenza fiscale non è rispettata.
Nel tempo si è data risposta a questi inconvenienti in vario modo. A lungo si è fatto ricorso alla procedura degli errori che era stata chiarita nella circolare 31/E/2013. In sostanza gli errori di segno positivo e/o negativo venivano riportati a livello interno per poi manifestarsi nella dichiarazione integrativa che poteva essere oggetto di ripresentazione. Il tutto generava delle anomalie con i sistemi informatici delle Entrate da cui scaturiva la necessità di contraddittorio con l'ufficio, che in tal modo entrava nel merito delle correzioni effettuate.
La procedura si è poi semplificata quando, a seguito della modifica normativa che ha consentito al contribuente di poter presentare nei termini ordinari dell'accertamento non solo le integrative a favore dell'erario, ma anche quelle a favore del contribuente stesso.
Ciononostante, si è trattato di individuare i costi e i ricavi di competenza andandoli a dedurre e a tassare nella dichiarazione (integrativa) relativa all'anno in cui avrebbero dovuto essere correttamente contabilizzati. A quel punto, poi, nell'anno di rilevazione della sopravvenienza, non c'è dubbio che quella passiva è da considerarsi indeducibile (in quanto dedotta nell'integrativa), mentre quella attiva non imponibile (in quanto tassata nell'integrativa).
Tutto questo meccanismo non è particolarmente agevole e spesso ha fatto desistere molti contribuenti dall'adottarlo.
La novità
La nuova norma prevede che valga la derivazione rafforzata anche per l'errore, tassando e deducendo nell'anno di rilevazione gli errori positivi e negativi. Con il solo distinguo per cui la deducibilità dei componenti negativi è esclusa per quelli che riguardano periodi fiscali ormai chiusi, ovvero non più accertabili. Ma ciò, non essendo richiamato anche per i componenti positivi, dovrebbe comportare sempre e comunque la tassazione di questi ultimi, anche se riferiti a periodi chiusi.
Poiché la disposizione, per quanto accennato in principio, si applica dal periodo d'imposta 2022, ciò dovrebbe significare che il recupero degli errori contabili presenti nei bilanci 2021 già approvati dovrebbe ancora effettuarsi col vecchio meccanismo delle integrative.
La norma va incontro ad una semplificazione fattuale, perché spesso si finisce in contenzioso per meri errori di competenza fiscale. In questo modo tale problematica dovrebbe di fatto tendere a scemare.
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