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30 Giugno 2022

Derivazione rafforzata estesa

di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali



L'articolo 8, lettera b) del Dl 73/2022 risolve un problema sollevato da più parti con riferimento ai bilanci delle micro imprese. Queste realtà erano escluse dall'applicazione della derivazione fiscale rafforzata e, pertanto, potevano applicare solo la derivazione semplice: l'articolo 83 del Tuir precisava che i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio erano validi per i soggetti che redigevano il bilancio in base ai principi contabili internazionali e nazionali, diversi dalle micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del Codice civile.
La formulazione della norma impediva alle micro imprese l'applicazione della derivazione rafforzata anche nel caso di rinuncia alle semplificazioni previste dall'articolo 2435-ter con conseguente opzione per i bilanci in forma ordinaria.
Il decreto pone rimedio a tale situazione precisando che la derivazione rafforzata non si applica alle micro imprese che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria: pertanto, se l'impresa opta per il bilancio in forma ordinaria si applica la derivazione rafforzata.
Si tratta di una semplificazione, applicabile dai bilanci 2022, che interessa in particolare le imprese di partecipazione finanziaria e gli enti d'investimento che sono escluse dalla disciplina delle micro-imprese dalla legge europea 2019-2020, recepita dalla legge 238/2021.
Per le altre imprese la novità non dovrebbe essere rilevante, essendo realtà più piccole che difficilmente optano per il bilancio in forma ordinaria. Infatti, l'articolo 2435-ter del Codice civile qualifica micro le imprese che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti: totale attivo dello stato patrimoniale 175.000 euro; ricavi delle vendite e prestazioni 350.000 euro; dipendenti occupati in media nell'esercizio 5 unità.
Inoltre, è opportuno rammentare, con riferimento all'imputazione temporale, ovvero all'applicazione del principio di competenza che comporta la correlazione dei costi ai ricavi, che il fisco si è già pronunciato in tal senso in tempi lontani, per esempio, con le risoluzioni n. 9/2940/81, 52/E/98 e 14/E/98 che restano sostanzialmente valide.
Con la prima è stata riconosciuta la deducibilità di costi di urbanizzazione non ancora sostenuti ma correlati a ricavi già conseguiti, mentre le risoluzioni del 1998 riguardano, la prima, i costi di ripristino ambientale sostenuti alla chiusura delle discariche, deducibili a determinate condizioni, e la seconda, le imprese che ritirano rifiuti e conseguono ricavi, mentre i costi di smaltimento delle giacenze finali sono sostenuti nell'esercizio successivo.
In definitiva, molte situazioni erano già risolte in base alla derivazione semplice e hanno rilevanza per tutte le imprese, incluse le micro.

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