23 Settembre 2022
Documentazione assoggettata a marcatura temporale
di Alessandro Germani
Nei modelli dichiarativi Ires delle società di capitali il rigo RS 106 è destinato alla tematica dei prezzi di trasferimento.Vediamo le modalità di compilazione e le relative implicazioni.
In particolare occorrerà
barrare:
- la casella A, se si tratta di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- la casella B, se si tratta di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
- la casella C, se si tratta di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.
Vediamo alcune considerazioni nell'ottica delle prossime dichiarazioni. Una tematica che assume sempre un rilievo importante è la barratura del possesso della documentazione.
Ciò è sicuramente più problematico per imprese multinazionali con presenza di controllate (subsidiaries) o branch in Italia, in quanto parte della documentazione, ovvero il master file, necessita di informazioni che a livello locale non sono sempre accessibili. Il discorso diviene più agevole per quelle imprese che hanno invece la testa in Italia e operano anche all'estero.
In tutti questi casi, comunque, occorre considerare che già dallo scorso anno è in vigore il meccanismo della firma elettronica con marcatura temporale dei documenti. Questo significa che gli stessi non potranno essere recuperati a ritroso, redigendoli in ritardo dopo aver barrato, perché la marca temporale toglie questa possibilità. Resta solo il fatto di avvalersi, eventualmente, dei 90 giorni successivi alla scadenza naturale per l'invio della dichiarazione tardiva o di una integrativa/sostitutiva di quella presentata nei termini. Tuttavia l'Agenzia ha chiarito (circolare 15/E/21) che la tardiva comunicazione può essere oggetto di remissione in bonis (articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012) nella dichiarazione successiva. Ciò però riguarda la sola comunicazione, perché è stato chiarito che la documentazione deve essere pronta e marcata temporalmente per la scadenza di fine febbraio, motivo per cui per quella data dovrà essere tutto necessariamente pronto, se si vuole barrare la casella che consente di beneficiare della penalty protection.
A questo profilo va poi aggiunto quello del giudizio sulla "qualità" della documentazione predisposta. Perché non bisogna dimenticare che sia il master file sia la documentazione nazionale devono seguire tassativamente gli schemi previsti dal provvedimento del 23 novembre 2020.
Questo comporta dei risvolti non agevoli. Spesso il master file di gruppo è redatto a livello centrale. E non segue esattamente quanto richiesto dal provvedimento. Per cui si rende necessario un lavoro di sistemazione e riadattamento. Ma accade talvolta che anche la documentazione nazionale sia stata predisposta altrove, e qui è ancora più probabile che possa non essere in linea con i dettami nazionali. Quindi prima di barrare il possesso va fatto anche un esame di tipo sostanziale.
Infine nelle colonne 5 e 6 vanno inseriti gli importi dei componenti positivi e negativi di reddito ai fini del transfer pricing. Va da sé che tali importi debbano coincidere con quelli oggetto di analisi nell'ambito della documentazione nazionale. Nella quale occorre soffermarsi sulla necessità che non vi sia un mero riporto dei dati, ma un'esposizione ragionata degli stessi, anche a livello di chiavi di allocazione di addebiti provenienti dalle sedi centrali.
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Autore: Alessandro Germani
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