23 Settembre 2022
Info di gruppo per il Cbc report
di Alessandro Germani
Il rigo RS 268 della dichiarazione, per ciò che concerne l'ambito dei rapporti di gruppo internazionali, prevede alcuni obblighi informativi relativi al country by country reporting che gravano spesso, oltre che sull'impresa residente tenuta al consolidato obbligata a fornire tale rendicontazione, anche sulle imprese controllate residenti di soggetti esteri che devono comunque fornire alcuni dati. Vediamo di cosa si tratta.
L'obbligo è stato introdotto dall'articolo 1, commi 145 e 146, della legge 208/2015 e successivamente disciplinato in dettaglio dal Dm 23 febbraio 2017.
Da un lato esiste, quindi, per ciascuna giurisdizione in cui opera il gruppo di imprese multinazionali la rendicontazione paese per paese, che consiste nei dati aggregati di tutte le entità appartenenti al gruppo riguardanti i ricavi, gli utili (le perdite) al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e maturate, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di dipendenti e le immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti. Dall'altro invece ci sono gli obblighi dichiarativi relativi a questo adempimento, ricompresi nel rigo RS 268.
A tale riguardo andrà innanzitutto barrata la casella atta a determinare il ruolo del soggetto che presenta la dichiarazione. Può trattarsi infatti, rispettivamente:
- della controllante capogruppo;
- di un'entità appartenente al gruppo;
- della supplente della controllante capogruppo;
- dell'entità designata;
- di un'entità diversa dalle precedenti.
In base a tali definizioni va dunque barrata quella rispondente al caso di specie.
Va altresì barrata, se ricorre il caso, la casella indicante il fatto che la controllante capogruppo è residente in un Paese che non ha introdotto l'obbligo della rendicontazione oppure che non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta scambio di informazioni relative alla rendicontazione.
Negli spazi dopo il rigo RS 168 andranno indicati i dati dell'entità tenuta alla presentazione della rendicontazione e della controllante capogruppo, che spesso possono coincidere. In relazione a tali due entità andranno indicate la denominazione, il codice identificativo, la sede legale e il codice dello stato estero. Va barrata la relativa casella nel caso in cui la controllante capogruppo non abbia reso disponibili le informazioni sulla rendicontazione. Va da sé che nel caso in cui non si tratti della controllante capogruppo, che di per sé è tenuta a fornire i dati del country by country reporting, l'entità italiana dovrà individuare il proprio ruolo per barrare l'apposita casella e dovrà poi reperire i dati del soggetto tenuto alla rendicontazione e della controllante capogruppo.
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