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25 Maggio 2023

Transazioni rilevanti fra casa madre e branch

di Alessandro Germani


In una corretta pianificazione dei flussi all'interno del gruppo Iva occorre tenere in considerazione che questo istituto "spezza" l'unitarietà soggettiva che esiste fra la casa madre e la branch. Ciò determina la rilevanza e di conseguenza l'incisione del tributo in capo ai soggetti tipicamente ad attività esente.
Trattandosi di principi stabiliti a livello comunitario, si ritiene che non siano destinati a cambiare nell'ambito delle modifiche previste dalla legge delega sul Gruppo Iva.
Un aspetto molto importante nei rapporti fra la casa madre e la branch è determinato dal fatto che esiste una unitarietà soggettiva tale per cui le prestazioni intercorrenti non rilevano ai fini del tributo. Ciò costituisce un vantaggio per i soggetti con attività esente in quanto gli stessi non detraggono l'Iva.
Il principio fa sì che le prestazioni intercompany fra madre e figlia non siano assoggettate a Iva e non comportino alcun aggravio.
Ciò in base alla causa C­210/04 (Fce Bank) della Corte di giustizia Ue recepita anche dalle Entrate (risoluzione 81/E/16), che si applica anche nei rapporti con Paesi non Ue. Quando però la casa madre o la branch facciano parte di un gruppo Iva, ciò spezza il rapporto di identità soggettiva intercorrente tra le due entità (sentenza Skandia, causa C­7/13).
Questi principi sono stati recepiti nel nostro ordinamento domestico in sede di regolamento del gruppo Iva, mediante l'introduzione dei commi 4­bis e seguenti dell'articolo 70­quinquies del Dpr 633/72. Ciò comporta che le transazioni tra due entità (stabile organizzazione e casa madre) dello stesso soggetto giuridico ­ che in via generale sarebbero escluse dal campo di applicazione dell'Iva ­ diventano rilevanti, agli effetti dell'Iva, nell'ipotesi in cui una delle due entità, localizzate in diversi Stati, aderisca a un gruppo Iva istituito in uno Stato membro Ue.
Occorre fare attenzione, anche sulla base dei flussi intercompany che intercorrono, perché il fatto che una delle entità faccia parte di un gruppo Iva europeo, facendo venire meno l'immedesimazione fra la madre e la figlia, di fatto può determinare l'assoggettamento a Iva di tali flussi con i conseguenti aggravi di costo.
La risposta 314/2023 ha chiarito che ciò non avviene nel caso di un soggetto che aderisce a un gruppo Iva del Regno Unito, ma semplicemente perché esso si pone come gruppo Iva non più europeo per la Brexit.
L'incrocio delle sentenze Ue per ciò che concerne l'irrilevanza o meno dei flussi Iva nel rapporto fra casa madre e branch è dunque chiaro alla luce dei principi delle cause Fce Bank e Skandia laddove si innesti un gruppo Iva. E non sembra che siano destinati a mutare in quanto di derivazione comunitaria.

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