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25 Maggio 2023

Attività esenti, semplificati i gruppi: alcune entità escludibili in partenza

di Alessandro Germani


In tema di Iva, il Ddl delega per la riforma fiscale prevede una rivisitazione dell'istituto del gruppo Iva che si annuncia molto importante. Una sorta di tagliando per un meccanismo che ha funzionato bene rispetto agli obiettivi per cui è stato introdotto. Ma cui ora probabilmente necessita qualche aggiustamento, anche per semplificare.
Il gruppo Iva si pone come strumento per quei gruppi che si caratterizzano per lo svolgimento di attività di tipo esente, quali il settore finanziario in generale, il bancario e l'assicurativo, i servizi postali, educativi e quelli relativi alla salute. In tale contesto, e in particolare per l'ambito finanziario, storicamente vi è sempre stata la necessità di prevedere che l'accentramento di determinati servizi in capo a talune entità di gruppo (It, back office, gestione sinistri) non dovesse ledere il principio per cui l'Iva per tali soggetti è un costo, dovendosi mantenere quindi il principio di non incisione.
Ciò è stato garantito prima con l'articolo 6 della legge 133/99 e poi con le strutture consortili dell'articolo 10, comma 2 del Dpr 633/72. Successivamente, però, alcune pronunce comunitarie hanno fatto venir meno per i gruppi di imprese del settore bancario e assicurativo la possibilità di usare il regime di esenzione per i consorzi (Corte di giustizia Ue 21 settembre 2017 cause C-326/15, C-605/15, C-616/15).
A seguito di tali sentenze la risposta non poteva che essere di tipo normativo, con l'introduzione dal 2019 anche in Italia del gruppo Iva, sperimentato in altri Paesi europei.
In sintesi prevede, ex articolo 70-quinquies del Dpr 633/72, che le cessioni beni e le prestazioni di servizi fra partecipanti al gruppo non si considerino tali in base agli articoli 2 e 3 e siano quindi irrilevanti ai fini del tributo, consentendo di far sì che i vari soggetti non restino incisi dell'Iva e possano liberamente scegliere dove concentrare la fornitura di determinate prestazioni infragruppo.
Ora uno dei capisaldi dell'istituto è il principio del cosiddetto all in all out (articolo 70-quater comma 1), in base al quale per la validità dell'opzione è necessario che tutti i soggetti per i quali ricorrono i presupposti di legge siano obbligati a optare per il gruppo Iva. La mancata opzione da parte di soggetti in possesso dei requisiti comporta:

  • il recupero a carico del gruppo Iva dell'effettivo vantaggio fiscale ottenuto;
  • la cessazione del gruppo Iva a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell'opzione, salvo che per i soggetti illegittimamente esclusi non si provveda ad esercitare l'opzione stessa.
Questa previsione è stata posta per motivi di cautela fiscale, volendosi evitare che possano essere compiuti arbitraggi rispetto all'istituto e dunque all'applicazione dell'Iva.
Tuttavia si tratta di un principio molto rigido, che ad esempio, non è mai stato previsto ai fini delle imposte dirette per il consolidato fiscale nazionale, ma solo per quello mondiale che rispetto al primo ha una diffusione di gran lunga più circoscritta.
Pertanto alla luce di ciò adesso la legge delega prevede espressamente che venga razionalizzata (articolo 7 numero 3 lettera f) la disciplina del gruppo Iva, al fine di semplificare le disposizioni previste per la costituzione del gruppo e per l'applicazione dell'istituto. Infatti ci si è resi conto che può essere oltremodo penalizzante non consentire di escludere talune entità in partenza da un gruppo Iva.
Lo stesso si dica se un gruppo che lo adotta viene acquisito da un altro gruppo che invece non ha optato e che preferisce mantenersi fuori del gruppo Iva, lasciando al sottogruppo acquisito la facoltà di restarvi e di beneficiarne. Si tratta di situazioni fisiologiche - anche di scelta organizzative delle imprese e dei gruppi - rispetto alle quali non sembra ravvisarvi alcun fenomeno patologico e dunque bisognerebbe consentire un'adeguata libertà di scelta.

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