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11 Maggio 2023

La controllante deve compilare un quadro FC per ciascuna Cfc

di Alessandro Germani


Il quadro FC riguarda le Cfc (controlled foreign companies) ed è relativo sia alle imprese che controllano soggetti non residenti sia ai soggetti non residenti ex articolo 73, comma 1, lettera d) del Tuir relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane. I soggetti esteri si considerano controllati al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

  • il controllo diretto o indiretto ex articolo 2359 del Codice civile;
  • oltre il 50% della partecipazione ai loro utili è detenuto direttamente o indirettamente.
Tra i soggetti controllati non residenti figurano sia le stabili organizzazioni all'estero sia quelle per cui si sia optato per il regime dell'articolo 168-ter del Tuir.
La disciplina Cfc si applica se i soggetti non residenti integrano congiuntamente le seguenti due condizioni:
  1. sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia;
  2. oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o più delle categorie elencate alla lettera b) del comma 4 del citato articolo 167 (passive income).
Il soggetto che detiene il controllo di soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato è tenuto a compilare un quadro FC (in caso di opzione per il monitoraggio, due distinti moduli per la medesima Cfc) per ciascuna Cfc controllata. Per le novità relative al monitoraggio si veda l'altro articolo in pagina.
Il quadro si compone in tutto di sei sezioni.
Nella sezione I vanno compilati i campi relativi ai dati identificativi del soggetto controllato non residente e i dati relativi al controllo esercitato dal soggetto residente sulla Cfc, nonché ulteriori informazioni riguardanti il soggetto estero. Ricordiamo che il regime delle Cfc si disapplica se si dimostra che il soggetto controllato non residente svolge un'attività economica effettiva. Tale dimostrazione può essere preventiva, cià prima dell'invio della relativa dichiarazione, presentando l'interpello, che però è facoltativo. Altrimenti la dimostrazione si potrà dare ex post in fase di controllo. Nel rigo FC1 andranno inserite le informazioni sul soggetto non residente (denominazione, codice identificativo estero, data di chiusura dell'esercizio, sede legale e indirizzo, codice dello stato estero, tipologia del controllo sia diretto che indiretto).
La sezione II A accoglie il reddito del soggetto controllato non residente che è determinato, a seconda delle sue caratteristiche, in base alle disposizioni valevoli ai fini dell'Ires, ad eccezione delle disposizioni relative a disciplina delle società di comodo, Ace, rateizzazione su cinque periodi delle plusvalenze patrimoniali (articolo 86, comma 4, Tuir), utilizzo di strumenti di tipo presuntivo quali gli studi di settore (oggi Isa) e parametri.
È esclusa l'applicazione di regimi fiscali opzionali o agevolativi. Se risulta una perdita, questa è computata in diminuzione dei redditi dello stesso soggetto, ai sensi dell'articolo 84 del Tuir. I redditi devono essere determinati tenendo conto della conversione di cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della Cfc. La sezione prosegue con la compilazione di tutte le variazioni in aumento e in diminuzione partendo dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della Cfc, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è localizzata. Tale documento andrà conservato in caso di successivo controllo. La sezione II-B è riservata alle perdite d'impresa non compensate dalla Cfc.
Pervenuti a determinare il reddito o la perdita della Cfc (FC 37 e FC38), la sezione III riporta, in relazione al soggetto residente a cui va imputato il reddito della Cfc, il codice fiscale, la percentuale partecipativa, il reddito imputabile e la relativa imposta pagata all'estero (rigo FC61). A quel punto scatta anche la compilazione del quadro RM per i redditi derivanti da soggetti controllati non residenti (articolo 167, comma 4, Tuir) in modo da individuare l'imposta dovuta (righi da RM1 a RM5).
La sezione IV accoglie poi il prospetto per la determinazione degli interessi passivi non deducibili, che dovrà essere compilato da quei soggetti a cui si applica, ai fini del calcolo dell'ammontare deducibile degli interessi passivi, l'articolo 96, Tuir.
Da ultima, la sezione V va compilata solo nel primo esercizio a decorrere dal quale si applicano le disposizioni del Dm 429/2001 relative al soggetto controllato non residente indicato nel rigo FC1. Ciò per dichiarare che i valori "di partenza" risultino conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi (casella 1) ovvero che ne sia stata attestata la congruità da uno o più soggetti ex articolo 2 del Dlgs 39/2010 (casella 2).

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