13 Aprile 2023
Competenze ripartite tra Consob e Banca d'Italia
di Alessandro Germani
Le altre modifiche normative introdotte dal Dlgs 30/2023 in tema di crowdfunding mirano a individuare Consob e Banca d'Italia quali authority deputate ai controlli per questa tipologia di servizi finanziari.
A tal fine viene modificato il Tuf introducendo l'articolo 4-sexies.1 finalizzato proprio all'individuazione delle autorità nazionali competenti in base al regolamento Ue 2020/1503 relativo ai servizi di raccolta fondi.
Vengono pertanto individuate la Consob e la Banca d'Italia. La Consob autorizza i fornitori di servizi di crowdfunding e provvede alla revoca dell'autorizzazione. La Banca d'Italia, invece, autorizza come fornitori di servizi di crowdfunding le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario, e provvede alla revoca dell'autorizzazione.
La Consob è l'autorità competente:
- ad assicurare l'osservanza degli obblighi in materia di trasparenza e di correttezza, inclusa la gestione dei conflitti di interesse, compresi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e incentivazione, gli incentivi, il trattamento dei reclami, le modalità di esercizio della funzione di controllo della conformità alle norme;
- a individuare le disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing sul territorio nazionale .
- adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e di partecipazioni detenibili, informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie;
- governo societario e requisiti generali di organizzazione e di continuità dell'attività;
- organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, sistemi di remunerazione e incentivazione , compresa l'istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme, ove prevista, la gestione dei rischi inclusi quelli relativi alla determinazione del tasso di default, audit interno dove previsto, ed esternalizzazione di funzioni operative;
- requisiti dei partecipanti al capitale del fornitore di servizi di crowdfunding che detengono almeno il 20% del capitale o dei diritti di voto;
- verifiche nei confronti dei titolari di progetti;
- requisiti degli esponenti aziendali del fornitore di servizi di crowdfunding.
La Consob è il punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti e con l'Esma. Entrambe per la parte di propria competenza adotteranno con proprio regolamento le disposizioni attuative delle norme illustrate.
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