07 Luglio 2021
Dichiarazione in nota integrativa per erogazioni «ad personam»
di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali
Con l'approvazione dei bilanci 2020 torna in evidenza la tematica relativa alle erogazioni pubbliche che devono trovare spazio in nota integrativa. A ciò si aggiunge il regime sanzionatorio che, grazie a quanto previsto dal Dl 52/2021, slitta dal 30 giugno 2021 al 1° gennaio 2022.
L'obbligo di informativa è stato introdotto dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 124/2017). Ai sensi del comma 125-bis, l'obbligo si applica, per i soggetti che esercitano le attività commerciali previste dall'articolo 2195 del Codice civile, nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato.
La dichiarazione deve riguardare gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle Pa e dai soggetti ad esse equiparati.
Vale il principio di cassa
Ciò che risulta chiaro dalla norma è il fatto che si deve trattare di importi effettivamente erogati, motivo per cui la rendicontazione deve riguardare importi effettivamente incassati. Vale, in altre parole, il principio di cassa anziché quello di competenza. Si deve trattare, inoltre, di importi che non devono avere carattere generale, nell'ambito di un rapporto bilaterale fra la società ricevente e l'amministrazione pubblica che li concede (circolare Assonime n. 32/2019). Questo tende a escludere, ad esempio, talune agevolazioni fiscali come l'Ace, non selettiva ma rivolta a tutte le imprese. In ogni caso l'obbligo di pubblicazione non si applica ove gli importi monetari sopra individuati siano inferiori a 10mila euro nel periodo considerato (comma 127).
Esclusi i soggetti più piccoli
Vi è poi una tematica che riguarda tutti i soggetti di dimensioni minori. Perché la norma stabilisce che i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata (articolo 2435-bis del Codice civile) e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa (ad esempio, anche le microimprese di cui all'articolo 2435-ter del Codice civile) assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. Quindi per i soggetti più strutturati la rendicontazione avviene con nota integrativa, parte integrante del bilancio, che risulterà aggravato di un ulteriore onere informativo. Per i soggetti più piccoli c'è in ogni caso la scadenza al 30 giugno per la pubblicazione delle informazioni sui siti internet o sui portali delle associazioni di categoria: tutto ciò sembra costituire comunque un onere rilevante.
Le sanzioni
Il comma 125-ter prevede dal 1° gennaio 2020 una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un minimo di 2mila euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
L'articolo 11-sexiesdecies del Dl 52/2021 prevede ora che il termine a decorrere dal quale possono essere applicate le sanzioni per l'anno 2021 sia prorogato al 1° gennaio 2022. Non è chiaro al riguardo, come si evince anche dalle schede di lettura, se il differimento riguardi gli obblighi informativi del 2020, che slittano di sei mesi (ovvero dal 30 giugno 2021 al 1 gennaio 2022). Questa sembra la lettura comunque più plausibile, perché avrebbe poco senso prevedere che gli oneri di comunicazione relativi al 2021 debbano essere ottemperati al 1° gennaio 2022.
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