20 Dicembre 2017
Ace con derivazione forzata
di Angelo D'Ugo e Alessandro Germani
L'impatto fiscale dei nuovi bilanci introdotti dal Dlgs 139/15 e dal restyling dei principi contabili è stato disciplinato dal Dm 3 agosto 2017 per ciò che concerne i soggetti Oic adopter. Sempre il 3 agosto è stato emanato un altro Dm di revisione della disciplina dell'Ace, che abroga il Dm del 14 marzo 2012. Di seguito si analizzeranno gli impatti Ace delle modifiche contabili per i soggetti Ires che redigono il bilancio in base agli Oic.
Il patrimonio netto
Rilevano come elementi negativi della variazione del capitale proprio le riduzioni di patrimonio netto a seguito di acquisto speciale di azioni proprie ex articolo 2357-bis del Codice civile. Anche negli altri casi di acquisto azioni proprie (articolo 2357 del Codice civile) si determinerà una riduzione di capitale proprio pari agli utili che in precedenza erano stati accantonati a riserva e avevano costituito variazione in aumento. La successiva rivendita delle azioni genererà:
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il ripristino dell'incremento di patrimonio netto a fronte della sterilizzazione della base Ace all'acquisto;
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in particolare, poi, se il corrispettivo supera il costo d'acquisto si registrerà un incremento di patrimonio netto, in caso contrario una riduzione definitiva d'importo pari alla differenza.
Gli errori
Il Dm non disciplina invece gli effetti Ace derivanti dagli errori rilevanti e non rilevanti (Oic 29). Per i primi, tuttavia, il contribuente dovrà presentare un'integrativa relativa all'anno in cui l'errore è stato effettuato e una serie di integrative a cascata per rettificare il calcolo dell'Ace eventualmente fruita negli esercizi successivi. In caso di errore non rilevante, invece, si andrà a incidere direttamente sull'utile dell'esercizio, che a sua volta condiziona il beneficio Ace dell'anno, senza dover modificare i benefici fruiti.
Il costo ammortizzato
Anche in ambito Ace si è scelta la strada di dare rilevanza alla forma giuridica per ciò che concerne gli effetti del costo ammortizzato. In tal senso l'articolo 5 comma 5 stabilisce che l'incremento di patrimonio netto derivante da finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato erogati dal socio a favore della società non rilevano ai fini della variazione in aumento della base Ace di quest'ultima. Parallelamente a ciò, poi, per ciò che concerne le disposizioni antielusive che mirano a ridurre la variazione in aumento non si computerà in diminuzione l'incremento della partecipazione in capo al socio a fronte della riserva di equity contabilizzata dalla società. Comportano una riduzione di base Ace le seguenti due rettifiche operate in fase di "first time adoption" (Fta) dei principi contabili:
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l'eliminazione dei costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili;
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l'utilizzo del criterio del costo ammortizzato.
Entrambe si riflettono sul conto utili/perdite portati a nuovo; la prima è più frequente della seconda, che si materializza solo nel caso di applicazione retrospettica del costo ammortizzato (Oic 15 par. 90). Importante chiarimento della relazione è che tutte le altre rettifiche da Fta sono irrilevanti ai fini della base Ace.
Gli strumenti derivati
Non sono rilevanti ai fini della determinazione della variazione in aumento del capitale proprio le riserve di utili derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati (articolo 5 comma 8 lettera a). Di fatto la previsione tocca sia i derivati speculativi sia quelli di copertura. La ratio della scelta risiede nel fatto che gli utili su derivati sono sempre di carattere valutativo.
I conferimenti
Non sono parimenti rilevanti le riserve di utili derivanti da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d'azienda o rami d'azienda (articolo 5 comma 8 lettera b). Quindi indipendentemente dalle modalità contabili - a conto economico o a patrimonio netto - la plusvalenza non rileva ai fini Ace in capo al conferente.
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