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12 Febbraio 2020

Sui prezzi di trasferimento un galateo internazionale

di Alessandro Germani


 

La disciplina dei prezzi di trasferimento, contenuta nell'articolo 110, comma 7 del Tuir, stabilisce che nelle transazioni infragruppo fra entità di differenti Paesi di cui una residente in Italia le transazioni avvengano sulla base di prezzi di libera concorrenza e in circostanze comparabili.

Vediamo cosa ciò significhi e quali implicazioni possa comportare.

Una realtà italiana acquista da un'altra entità del gruppo di appartenenza beni o servizi per un importo di 100 quando il valore effettivo risulterebbe pari a 50. È chiaro in questo caso che incrementando il valore degli acquisti la società italiana ottiene due risultati: riduce la base imponibile in Italia traslando quello stesso imponibile in uno Stato estero.

Lo stesso vale nel caso in cui la realtà italiana venda a proprie consociate a prezzi inferiori a quelli di mercato. Similmente, infatti, si riduce la base imponibile italiana ed emerge un maggior reddito all'estero.

Non bisogna tuttavia commettere l'errore di ritenere che vi sia transfer pricing solo quando l'imponibile venga sottratto a tassazione in Italia e assoggettato in Paesi esteri che beneficiano di una fiscalità privilegiata. Questo, infatti, secondo pratiche che nel tempo si stanno riducendo anche in virtù del fatto che sempre un maggior numero di Paesi opta per la trasparenza fiscale e per lo scambio di informazioni, è il fenomeno per così dire patologico. Ma nella realtà il legislatore nazionale (e a specchio quelli esteri) mira a far sì che in ogni Paese venga assoggettato a tassazione il corretto imponibile fiscale, indipendentemente dalle distorsioni che avvengono quando poi il tentativo è di spostare i redditi in Stati a fiscalità privilegiata.

Ecco allora che l'attenzione deve essere prestata alle situazioni fisiologiche.

Prendiamo il caso di una holding con sede in un Paese europeo secondo la logica per cui l'head quarter concentra su di sé tutta una serie di funzioni di indirizzo, derivandone un costo del lavoro assai elevato. Tutto ciò risponde alla logica per cui questi costi dovranno poi essere ripartiti fra le strutture di business presenti in tutto il mondo, che beneficiano dei servizi e delle funzioni accentrate nella sede. Solo così, infatti, le strutture periferiche possono essere mantenute snelle.

Da qui provengono i concetti di inerenza dei costi addossati alle controllate, del beneficio effettivo per le stesse, della necessità che non vi sia una duplicazione di funzioni e quindi di costo. Altro tema rilevante è la modalità con cui il costo centrale verrà imputato alle strutture periferiche, perché andranno individuati dei drivers oggettivi (cosiddetti allocation keys) tali da consentire un'equa e obiettiva ripartizione dei costi sostenuti a livello centrale su tutte le beneficiarie di gruppo. Questo dunque in una logica di prestazione di servizi. Ma il senso non cambia anche nel mondo della produzione di beni, laddove ad esempio la fase produttiva venga concentrata in determinate strutture estere (cosiddetti hub di produzione) che beneficiano di condizioni vantaggiose a livello di costo del lavoro. A quel punto le filiali mondiali saranno soprattutto strutture commerciali dove quindi occorrerà prestare attenzione al prezzo di acquisto dalla consociata produttiva di gruppo rispetto a quello successivo di rivendita ai terzi.

Chiarita la logica di base del problema, vanno considerati due aspetti:

1) da un lato l'importanza, a partire dal 2010, della cosiddetta penalty protection, ovvero la facoltà che consente di beneficiare della disapplicazione delle sanzioni amministrative previste in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento (articolo 1, comma 6 del Dlgs 471/97) predisponendo un'apposita documentazione formata da master file e country file (provvedimento del 29 settembre 2010 e circolare 58/E/10). Qui la tematica più spinosa attiene ai criteri secondo cui tale documentazione possa considerarsi completa e atta a consentire la disapplicazione;

2) altro aspetto importante è dato dalle linee guida presenti nel decreto ministeriale 14 maggio 2018 emanato a seguito della revisione dell'articolo 110, comma 7 del Tuir, che consente di chiarire il panorama dei prezzi di trasferimento, costituendo un notevole passo in avanti (si veda l'altro articolo).

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