12 Febbraio 2020
Nei servizi funziona il margine del 5%
di Alessandro Germani
Nel settore si aggregano i costi legati alla fornitura più un forfait del 5%
In relazione alle prestazioni di servizi intercompany è utile fare riferimento ai classici metodi Ocse di determinazione del prezzo, riaffermati anche dal decreto ministeriale 14 maggio 2018.
Generalmente il prezzo dei servizi può essere fissato ricorrendo, alternativamente, a:
- un metodo tradizionale quale il cost plus;
- un metodo reddituale quale il Tnmm (Transactional net margin method).
Vediamone differenze e implicazioni. Il cost plus presuppone che il prezzo sia determinato partendo dalla struttura dei costi aziendali, diretti e indiretti, a cui viene poi applicato un mark up che deve comunque rispettare le condizioni di libera concorrenza per una sua adeguata fissazione, tale da evitare contestazioni.
Nel caso, invece, del Tnmm il margine viene ricavato dal confronto omogeneo fra imprese comparabili mettendo a confronto, a seconda dei casi:
- Ebit e ricavi, determinando di fatto il Ros (return on sales) tipico delle realtà commerciali;
- Ebit e totale dei costi di produzione quando si ha a che fare con realtà produttive;
- Ebit e total assets (Roa: redditività del capitale investito).
I due metodi non sono lontanissimi. La differenza tra i due metodi sta nel fatto, come si evince anche dalle definizioni dell'articolo 4 del decreto ministeriale, che il cost plus si basa su un margine lordo mentre il Tnmm si basa su un margine netto, dal momento che al numeratore delle frazioni appare sempre l'Ebit. E quest'ultimo, quale risultato operativo dell'area caratteristica prima della componente finanziaria e delle tasse, è indubbiamente un margine di tipo netto. Ricordiamo anche che, abbandonata la gerarchia dei metodi tradizionali rispetto a quelli reddituali, sempre l'articolo 4 stabilisce che, a parità di affidabilità, quelli tradizionali sono sempre preferibili e, sempre a parità di affidabilità, il confronto di prezzo resta il metodo principe, essendo considerato quello massimamente oggettivo.
Altro principio fondamentale è stabilito dal comma 6 dell'articolo 4, per cui se l'impresa ha utilizzato un metodo che rispetta le disposizioni precedenti per valorizzare un'operazione controllata, la verifica da parte dell'amministrazione finanziaria sulla coerenza della valorizzazione con il principio di libera concorrenza si deve basare sul metodo applicato dall'impresa. Ciò vuol dire che l'Agenzia non può disconoscere arbitrariamente l'operato dell'impresa sul transfer pricing. Sempre con riferimento alle transazioni di servizi per le quali abbiamo visto applicabili tanto il cost plus quanto il Tnmm, è utile soffermarsi sulla portata dell'articolo 7 del decreto ministeriale, che disciplina i cosiddetti servizi a basso valore aggiunto. In tali circostanze, semplificando l'operatività del contribuente, si consente di determinare il prezzo del servizio aggregando la totalità dei costi diretti e indiretti connessi alla fornitura del servizio stesso e aggiungendo un margine di profitto pari al 5 per cento. Si considerano tali i servizi che:
- hanno natura di supporto;
- non sono parte delle attività principali della multinazionale;
- non richiedono l'uso di beni immateriali unici e di valore, e non contribuiscono alla creazione degli stessi;
- non comportano l'assunzione o il controllo di un rischio significativo da parte del fornitore del servizio né generano in capo allo stesso l'insorgere del rischio.
Non si considerano in ogni caso a basso valore aggiunto quei servizi che il gruppo multinazionale presta a soggetti indipendenti. La previsione del 5% per tali servizi può essere una chiave di lettura anche per il margine dei metodi del cost plus e Tnmm.
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