19 Aprile 2020
Dal fondo centrale Pmi rinegoziazioni più vantaggiose
di Alessandro Germani
Nelle misure del Governo per ovviare alle esigenze di liquidità delle Pmi lo strumento principe è il Fondo centrale di garanzia, di cui si occupa l'articolo 13 del Dl liquidità (n. 23/20). La norma, che prevede un regime rafforzato fino al 31 dicembre 2020, non è di semplicissima lettura, come non lo sarà nemmeno la sua applicazione pratica, che coinvolge imprese, banche e fondo di garanzia.
I destinatari sono le Pmi di definizione comunitaria (fatturato fino a 50 milioni o attivo fino a 43 milioni e massimo 249 dipendenti) ma con l'estensione alle midcap con massimo 499 dipendenti. La nozione di impresa è molto ampia, ricomprendendo sia i professionisti sia i lavoratori autonomi con partita Iva, come già chiarito dalle Faq del ministero dell'Economia per le moratorie dei prestiti e ribadito anche nella specifica lettera m) del citato articolo 13. La garanzia è gratuita, con un importo massimo garantito che è elevato per singola impresa fino a 5 milioni di euro.
Vediamo ora i molteplici ambiti di intervento di questa garanzia. Tra i tanti distinguiamo:
- le rinegoziazioni;
- i nuovi finanziamenti;
- le operazioni già oggetto di moratoria;
- quelle già perfezionate alla data di entrata in vigore del decreto liquidità.
Per quanto riguarda le cosiddette rinegoziazioni di cui alla lettera e), in cui la garanzia è all'80% purché vi sia un incremento di almeno il 10% rispetto al debito originario. Qui si profila un potenziale duplice vantaggio: per le imprese di riscadenziare il debito prendendo anche nuova finanza, per le banche di sostituire vecchio debito, magari non garantito, con uno nuovo che è invece in larga parte garantito.
Per i nuovi finanziamenti, la garanzia sale al 90% per operazioni con durata fino a 72 mesi. L'importo delle operazioni finanziarie non può superare, alternativamente, il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019, il fabbisogno (opportunamente autocertificato) per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.
Nell'ambito dei nuovi finanziamenti è utile soffermarsi sulle due ipotesi semplificate delle lettere m) ed n) dell'articolo 13. La prima è quella dei cosiddetti miniprestiti, con preammortamento di 24 mesi, durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario (dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata), ovvero per i beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione. L'importo non può superare comunque i 25mila euro. Per questo strumento gettonatissimo, gli aspetti da evidenziare sono i seguenti:
- la garanzia è al 100% senza valutazione del Fondo, quindi la banca potrà erogare le somme con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito dell'istruttoria del gestore del Fondo;
- la concessione resta comunque facoltà della banca;
- il costo è contenuto nell'intorno attualmente dell'1,2 per cento.
Per le operazioni oggetto di sospensione in base alla moratoria Abi o a quella prevista dall'articolo 56 del Dl 18/20, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza (lettera f). La garanzia è attivabile anche su operazioni già perfezionate ed erogate da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020 (lettera o).
Infine si segnala l'apertura ad esposizioni non in bonis, escluse le sofferenze (lettera g).
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