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09 Luglio 2020

Interesssi passivi, occorre sfruttare gli spazi comunitari

di Alessandro Germani



Con la circolare 14 di ieri Assonime analizza la riformulazione della disciplina della deducibilità degli interessi passivi (articolo 96 del Tuir) alla luce della direttiva Atad, che mira a colpire la deduzione degli interessi in Paesi ad elevato tax rate a fronte di apporti verso Paesi a basso tax rate. Innanzi tutto l'associazione ricorda che in sede comunitaria vi è stata un'attivazione per consentire una più ampia deducibilità degli interessi passivi per l'anno 2020 al fine di tener conto degli effetti dell'emergenza Covid-19. Quantomeno sarebbe opportuno avvalersi delle facoltà di esonero previste per le imprese indipendenti nonché per i gruppi con ammontare complessivo di interessi passivi al di sotto della soglia di 3 milioni di euro.
Sotto il profilo soggettivo la norma non si applica agli intermediari finanziari (articolo 162-bis del Tuir), prevede una deducibilità del 96% per Sgr, Sim e assicurazioni, mentre si applica alle holding industriali e alle società di partecipazione non finanziaria ex articolo 162-bis, comma 1, lettera c). Gli interessi passivi e attivi rilevanti devono essere tali secondo i principi contabili, tale qualificazione deve essere confermata anche fiscalmente, debbono afferire a rapporti o operazioni aventi causa finanziaria. Casi controversi riguardano gli oneri accessori in caso di mancata applicazione del costo ammortizzato e le componenti rilevate come day one profit-loss a seguito dell'attualizzazione o di una rinegoziazione. Casi particolari riguardano gli interessi capitalizzati (a magazzino o su beni strumentali) che rilevano ora ai fini del Rol, così come i proventi da strumenti di equity che figurano come interessi attivi o quelli da titoli ibridi. Sono invece deducibili senza limiti gli interessi passivi relativi ai progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine e quelli relativi ai mutui ipotecari su immobili destinati alla locazione stipulati da società immobiliari di gestione.
Il Rol deve essere ora calcolato secondo modalità fiscali e non più contabili, prendendo in considerazione anche componenti non presenti in bilancio o imputate a patrimonio netto o al prospetto Oic. Dovrebbe incidere sul Rol fiscale la detassazione da patent box e da branch exemption, ma non quella da Ace. In ogni caso l'accertamento di un maggior imponibile darebbe spazio ad una maggiore deduzione di interessi. L'eccedenza di Rol non utilizzato è ora riportabile nei cinque successivi periodi (non più sine die).
Altra novità è il riporto dell'eccedenza di interessi attivi, questa sine die. In termini di utilizzo, prima si attinge agli interessi attivi e solo dopo al Rol del periodo e alle eccedenze precedenti. Regole particolari riguardano poi il consolidato fiscale. A fronte, infine, della possibilità di dedurre in base al nuovo regime le eccedenze di interessi passivi pregresse, le eccedenze di Rol contabile possono invece essere utilizzate unicamente per dedurre gli interessi passivi relativi a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016, previsione questa assai penalizzante.

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