15 Luglio 2020
Credito aggiuntivo sul debito residuo
di Alessandro Germani
Dopo la legge di conversione, l'articolo 13, comma 1, lettera e), del Dl 23/2020 prevede l'incremento della misura della liquidità aggiuntiva, che dovrà essere ora del 25% rispetto a quella del 10% originario. La modifica ha ricevuto l'ok della Commissione Ue. Una serie di chiarimenti di Abi e del Fondo centrale di garanzia aiutano a declinare la nuova misura.
Le operazioni di rinegoziazione e consolidamento riguardano le mid cap (imprese fino a 499 dipendenti) per le quali l'intervento in garanzia da parte del Fondo avviene nella misura dell'80%. In questo contesto la norma originaria ha stabilito che a fronte di questa tipologia di operazioni vi debba essere una liquidità aggiuntiva per l'impresa di almeno il 10%. Con la legge di conversione, tale misura è stata innalzata a un minimo del 25%. Viene infatti stabilito che per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione, è previsto credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. È poi previsto che il finanziatore trasmetta al gestore del Fondo una dichiarazione che attesti la riduzione del tasso di interesse. Quindi due sono gli aspetti innovativi:
- l'incremento della liquidità aggiuntiva a fronte del fatto che queste rinegoziazioni possono beneficiare di un importante intervento in garanzia del Fondo;
- conseguentemente, costo dell'operazione per l'impresa e rendimento per il finanziatore debbono ridursi, stante il profilo di minor rischio per la banca.
Per ciò che concerne la definizione di debito residuo oggetto di rinegoziazione, la Faq n. 29 ha chiarito che nel caso delle operazioni finanziarie finalizzate alla rinegoziazione di finanziamenti in essere, per «importo del debito accordato in essere» si intende l'importo del debito residuo. La successiva Faq n. 30 ha preso in considerazione i casi di debito utilizzato inferiore all'accordato e quello opposto. Nel primo caso il credito aggiuntivo (prima del 10%, oggi del 25%) va dunque calcolato sull'accordato, mentre nel secondo caso evidentemente sull'utilizzato, essendo quest'ultimo superiore all'altro. Su tali tematiche è tornata molto opportunamente la circolare Abi n. 1134 del 9 giugno che ha fornito una serie di esempi molto utili.
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