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18 Dicembre 2021

Inapplicabile la Pex alle somme da lodo

di Alessandro Germani



Dalle Entrate ieri tre risposte sulla participation exemption. Per la prima (n. 823) le somme rivenienti da un lodo arbitrale vanno iscritte e tassate, sì per competenza, ma integralmente in quanto sopravvenienze attive. È il caso di un lodo arbitrale, promosso dal socio dissenziente, che ha condannato amministratori e altri soci per la vendita di azioni a un corrispettivo inferiore al mercato. L'importo del lodo non è chiaramente definitivo e poi una parte dello stesso sembra non incassabile. L'istante per il principio di prudenza vorrebbe non iscrivere il credito da lodo, o iscriverlo per la somma che ritiene di poter incassare. E ritiene che vada in Pex (detassato quindi al 95%) in quanto legato alla cessione originaria che ha beneficiato anch'essa della Pex, sebbene si tratti di plusvalenza da risarcimento (articolo 86 comma 1 lettera b del Tuir). L'Agenzia conferma che l'importo del lodo va contabilizzato nel momento in cui viene in esistenza (consulenza giuridica n. 9/20). Ciò vale anche sul piano fiscale per la derivazione rafforzata. L'eventuale svalutazione di parte dell'importo andrà considerata coi canoni dell'articolo 101 comma 5 del Tuir, ma l'Agenzia richiamando gli accantonamenti ex articolo 9 del Dm 8 giugno 2011 sembra sancirne l'indeducibilità. A ogni modo la componente costituisce una sopravvenienza attiva per cui non si applica la Pex alle somme da lodo.
La risposta n. 824 chiarisce che ai fini dell'ininterrotto possesso di 12 mesi (holding period) fanno fede i canoni giuridico formali, sia per i soggetti Ias sia Oic. Pertanto se la partecipazione è stata acquisita a dicembre 2018, a fine 2019 il requisito Pex sussisteva, anche se poi a gennaio la vendita è venuta meno per l'insorgere di una condizione risolutiva. Quindi la successiva vendita di giugno 2020 beneficia anch'essa della Pex.
Per la risposta n. 831 la minusvalenza da cessione di strumenti finanziari partecipativi è indeducibile in quanto si applica la Pex. Fa fede la classificazione degli strumenti fra le immobilizzazioni finanziarie anche se poi gli stessi sono azzerati per lo stanziamento di un apposito fondo svalutazione. Anche la commercialità sussiste in quanto, in presenza di una holding, la verifica va svolta sulle partecipate e il test ha dato esito positivo.

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