20 Maggio 2021
Compensazione orizzontale vietata nel gruppo Iva
di Alessandro Germani
La compensazione orizzontale dell'Iva del gruppo con i propri crediti d'imposta è vietata anche in capo alla rappresentante. È quanto viene precisato dalla risposta a interpello 355/2021 dell'agenzia delle Entrate diffusa ieri 19 maggio.
La fattispecie riguarda un gruppo Iva in cui le liquidazioni periodiche a debito e l'eventuale versamento di Iva sono ascrivibili all'attività (separata) di leasing che appartiene alla rappresentante stessa.
Al riguardo l'articolo 4 del Dm 6 aprile 2018 stabilisce che:
- ai fini del versamento dell'imposta a debito non è ammessa la compensazione, ex articolo 17 del Dlgs 241/97, con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti al gruppo (comma 3)
- il credito d'imposta annuale o infrannuale maturato dal gruppo Iva non può essere utilizzato in compensazione, in base all'articolo 17, con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti (comma 4).
La visione dell'Agenzia è contraria. Infatti la differenza fra i due istituti emerge anche in relazione alla responsabilità. Nel gruppo Iva esiste una responsabilità solidale per imposta, sanzioni e interessi fra il rappresentante di gruppo e i partecipanti (articolo 70-octies) per via dell'unitarietà del soggetto passivo, come chiarito anche dalla relazione illustrativa.
Diverso è il caso dell'Iva di gruppo in cui la responsabilità solidale di ciascuna società controllata è limitata, invece, al proprio debito periodico trasferito alla procedura. Infatti dell'omesso versamento risponde solo la controllante (risoluzione 16/E/2001). In questa procedura la controllante potrà compensare il risultato annuale della liquidazione di gruppo con i propri crediti e debiti in virtù del fatto che avoca a sé il risultato annuale della procedura, di cui risponde anche in termini di garanzie.
Differente è il ruolo del rappresentante del gruppo Iva, quale soggetto passivo autonomo e distinto, di cui il rappresentante resta comunque un mero partecipante.
Esso infatti può ben essere sostituito (articolo 70-septies, comma 3) mentre la controllante dell'Iva di gruppo se viene meno fa cessare l'intera procedura.
Le differenze si evincono anche dalle modalità con cui si compila il modello F24 nei due casi, derivandone che l'uso in compensazione dei crediti del rappresentante per pagare i debiti del gruppo Iva risulterebbe nei fatti un accollo del debito altrui assolto mediante compensazione contravvenendo a quanto stabilito dall'articolo 1 del Dl 124/2019.
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Autore: Alessandro Germani
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