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25 Maggio 2021

Moratoria del credito per la quota capitale fino al 31 dicembre

di Alessandro Germani


La principale novità del decreto Sostegni bis, rispetto alle bozze circolate in precedenza e in relazione alla moratoria dei prestiti per Pmi e professionisti, è costituita dal fatto che la proroga al 31 dicembre 2021 non riguarda soltanto i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, ma tutte le fattispecie dell'articolo 56 del decreto Cura Italia. Ciò consente di dare maggiore respiro alle imprese.
La moratoria sui finanziamenti prevista in origine dall'articolo 56 del Dl 18/2020 riguarda, sotto il profilo soggettivo, come chiarito dalle Faq del Mef, le micro imprese (cosiddette partite Iva), le piccole e medie imprese (Pmi), i professionisti e le ditte individuali. Si tratta quindi di una misura rivolta per lo più ai soggetti di ridotta dimensione. Sotto il profilo oggettivo, invece, la moratoria ha riguardato (comma 2):

  • la possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, alla data del 17 marzo 2020 (lettera a);
  • la proroga dei prestiti non rateali unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità (lettera b);
  • la sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza, relativi a mutui e ad altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie (lettera c).

Ricordiamo, poi, che l'ultima proroga per tutte e tre queste fattispecie aveva fissato la scadenza della moratoria al 30 giugno 2021. Ma ciò era stato il frutto di una serie di proroghe che si sono succedute in concomitanza del perdurare della crisi pandemica dal suo avvio a inizio 2020 fino a oggi. La durata di queste misure, introdotte con il Dl 18 del 17 marzo 2020, era originariamente prevista fino al 30 settembre 2020. A fronte del perdurare della pandemia, poi, il Governo, con il decreto del 14 agosto 2020 ha esteso la moratoria fino al 31 gennaio 2021 (31 marzo 2021 per il turismo). Infine, con la legge di Bilancio 2021 le misure sono state estese fino al 30 giugno 2021.
Ora si registra l'ulteriore proroga che viene prevista dal decreto Sostegni bis e che di fatto sposta il nuovo termine della moratoria al 31 dicembre 2021. Ciò che è importante segnalare è il fatto che, rispetto alle bozze circolate in precedenza, e nelle quali il riferimento era effettuato soltanto con riguardo alle misure dell'articolo 56, comma 2, lettera c) del Dl 18/2020, ovvero per i soli mutui e i leasing, la versione definitiva del decreto legge cancella il riferimento alla lettera c), lasciando il solo riferimento al comma 2. Il che dovrebbe significare, evidentemente, che possono beneficiare della proroga tutte le fattispecie sopra citate. In altre parole, la moratoria al 31 dicembre 2021 dovrebbe poter riguardare:

  • le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (ad esempio, linee di cassa, anticipo fatture/Ri.Ba/Export/Contratti, linee di factoring);
  • i prestiti non rateali (ad esempio, finimport, finanziamenti bullet);
  • le rate di finanziamenti (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei canoni di leasing.

Va peraltro ricordato, come chiarito dal Mef, che le misure di cui all'articolo 56 si applicano anche ai finanziamenti ceduti a società veicolo (Spv) in base alla legge n. 130/99.

Per beneficiare di questa ulteriore proroga della moratoria occorrerà far pervenire una comunicazione al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021. I soggetti interessati ad avvalersi della possibilità dovranno, quindi, attivarsi entro questo termine.

Come in origine, non sono previste delle forme particolari per la comunicazione. Anzi è da notare che è richiamato solo il comma 2 del predetto articolo 56 e non anche il comma 3, in base al quale l'impresa doveva autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19. La norma, tuttavia, precisa che la facoltà si applica alla sola quota capitale, lasciando quindi intendere che invece gli interessi dovranno essere corrisposti ordinariamente.

La misura dovrà essere autorizzata, come per le precedenti, dalla Commissione europea, secondo la normativa sugli aiuti di Stato, e si autorizza il Fondo centrale di garanzia, che gestisce la garanzia sussidiaria concessa ai soggetti finanziatori che accordano le misure di sostegno di cui all'articolo 56 del Dl 18/2020, ad aggiornare le proprie disposizioni operative.

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