08 Ottobre 2020
Conferimenti partecipazioni al test della neutralità
di Alessandro Germani
Con alcune risposte recentemente emanate l'agenzia delle Entrate si è pronunciata su vari aspetti afferenti ai conferimenti di partecipazioni. Partiamo dalle interpretazioni di chiusura.
Il principio di diritto 10 del 28 luglio 2020 interviene sul comma 2 dell'articolo 177 del Tuir, che disciplina il regime di realizzo controllato in quanto i riflessi del conferimento in capo al conferente sono strettamente collegati al comportamento contabile adottato dalla conferitaria.
Si determina infatti la cosiddetta neutralità indotta nel caso in cui, iscrivendo la conferitaria la partecipazione (e dunque aumentando il proprio patrimonio netto) ad un valore pari al costo fiscale delle partecipazioni in capo al soggetto conferente, ciò non determina l'emersione né di plusvalenze né di minusvalenze (circolare 33/E/10).
Ma se ciò è in grado di evitare in capo al conferente l'effetto della tassazione sulla base del comportamento contabile del conferitario, perché non si determina alcuna plusvalenza, il discorso non sembra più così pacifico quando emerge una minusvalenza.
Il caso trattato dal principio di diritto è quello di una offerta pubblica di scambio, relativa ad un'operazione finanziaria di rilievo di quest'estate. Probabilmente la richiesta volta alla possibilità di applicare l'articolo 177 comma 2 anche alle minusvalenze nasceva dall'esigenza di semplificazione al cospetto di un'operazione che coinvolge il mercato e dunque molteplici interessi e situazioni.
L'Agenzia nega la possibilità di adottare il regime agevolativo in presenza di minusvalenze, ribadendo il suo vecchio pensiero già espresso con la risoluzione n. 38/E/12. Il tutto si fonda sul tenore letterale del vecchio Dlgs 358 del 1997 e della relazione illustrativa, che si riferivano al reddito del conferente e quindi ammettevano solo le plusvalenze e non anche le minusvalenze. Di sicuro nel pensiero dell'Agenzia vi è il timore che possano emergere delle minusvalenze in maniera discrezionale. Resta poi da comprendere come debba essere trattata la componente cash in un'operazione del genere, posto che di conguagli in denaro tratta solo il comma 1 relativo al differente caso delle permute.
Sempre a livello di chiusura le recenti risposte 229, 309, 314 e 315 riguardano l'impianto del comma 2-bis, introdotto dal decreto legge 34/19, che consente di applicare il regime del realizzo controllato anche alle ipotesi di conferimenti di minoranza qualificata.
È necessario che congiuntamente:
- le partecipazioni conferite rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- le partecipazioni siano conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.
Nel caso della risposta n. 229 l'operazione, anche se con un unico atto, veniva fatta da moglie e marito che conferivano si il 30% (quindi una percentuale qualificata) ma in una newco partecipata da entrambi.
La tesi di chiusura dell'Agenzia valorizza il dato letterale del comma 2-bis, che fa riferimento a società «interamente partecipate» dal conferente. Dalle risposte 309, 314 e 315 emerge invece che l'impostazione del comma 2-bis è basata sulla verifica della natura qualificata della partecipazione da effettuare esclusivamente sulla partecipazione conferita, a differenza della logica del comma 2 dove l'effetto acquisitivo del controllo si misura in capo alla conferitaria. In ogni caso se si vogliono incentivare operazioni di passaggio generazionale, servirebbe un intervento del legislatore per modificare una norma che per come è scritta limita la neutralità ai casi delle holding unipersonali.
Di converso sul tema va segnalata l'apertura della recente risposta n. 429. Perché in presenza di strutture assai ramificate, il check delle soglie di qualificazione del 2-20% e/o 5-25% va effettuato con riferimento a tutte le partecipate, tendendo conto anche dell'effetto demoltiplicativo.
Ma allora il contribuente ben potrà effettuare delle cessioni, a soggetti terzi ed effettive, allo scopo di precostituirsi le condizioni che gli consentano poi di beneficiare della neutralità. E questo è un ragionamento assolutamente condivisibile.
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