23 Gennaio 2021
Capitalizzazione, cancellato il credito d'imposta ai soci
di Alessandro Germani
L'intervento per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, previsto dall'articolo 26 del decreto Rilancio per rispondere agli effetti della crisi pandemica, è stato potenziato dalla legge di Bilancio 2021. Tuttavia, una tecnica legislativa di non semplice declinazione unitamente a dei conteggi eccessivamente articolati - che ricordano un'esperienza, quella della mini Ires, non andata a buon fine - suscitano parecchie perplessità. Vediamo come è cambiata la norma e come si articola l'eventuale utilizzo.
Credito d'imposta per il socio
Partiamo dal credito d'imposta per il socio e la società, rimandando all'altro articolo in pagina i meccanismi del «Fondo Patrimonio Pmi».
Le società potenzialmente interessate sono le società di capitali e le cooperative, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 162-bis del Tuir (intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e non finanziaria) e delle imprese assicurative, con ricavi 2019 da 5 a 50 milioni di euro, senza considerare l'infragruppo. Le stesse devono poi aver subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33 per cento.
Per gli aumenti di capitale a pagamento effettuati dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 al socio spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento. Lo stesso si applica su un importo massimo di 2 milioni di euro e comporta un obbligo di detenzione della partecipazione e di non distribuzione delle riserve fino al 2023 ed è escluso nei rapporti societari di controllo (diretto e indiretto) e di collegamento. Unitamente al fatto che comunque non è stato prorogato, ci si chiede nello scorcio del 2020 quanti ne abbiano potuto beneficiare.
E quello per le società
Accantonata quindi questa prima agevolazione, ci concentriamo sulla seconda, ovvero il credito d'imposta per le società. Parliamo degli stessi soggetti elencati in precedenza.
Ma la legge di Bilancio 2021 ne amplia il novero per ricomprendere da un lato le società non sottoposte o ammesse a procedura concorsuale e comunque non in difficoltà al 31 dicembre 2019, dall'altro quelle ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale, purché il decreto di omologa sia stato già adottato alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 17 ovvero alla data di approvazione del bilancio di cui al comma 8 e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione.
Ora, considerate le tempistiche lunghe delle procedure concordatarie, probabilmente l'apertura legislativa avrà una portata pratica molto ridotta. Per questo credito d'imposta la legge di bilancio 2021 ha previsto un'estensione dell'aumento di capitale fino al 30 giugno 2021. Il conteggio di per sé è farraginoso, perché a seguito dell'approvazione del bilancio 2020 è previsto un credito d'imposta:
- pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse;
- fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale, e comunque nei limiti previsti dal comma 20 (in generale 800mila euro). Il limite del 30% viene ampliato al 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.
Poiché il 30% dell'aumento di capitale è comunque pari a 120mila euro, il credito d'imposta spetterebbe per soli 120mila euro.
In caso, tuttavia, di aumento di capitale nel 2021, il limite viene ampliato al 50%, risultando quindi pari a 200mila euro.
Ecco così che per gli aumenti di capitale effettuati nel primo semestre 2021, ferme le altre condizioni, il credito d'imposta spetterebbe per l'intero importo di 150mila euro.
La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024, ovvero del 1° gennaio 2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2021 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021.
La procedura per il suo riconoscimento - assai laboriosa - è prevista dall'articolo 6 del Dm 10 agosto 2020.
In conclusione è opportuno valutare questa misura, ma è altamente probabile che gli importi possano essere limitati, a fronte di conteggi, paletti e interpretazioni di non facile lettura.
RIPRODUZIONE RISERVATA