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18 Agosto 2022

Irap, deduzione semplificata sul lavoro a tempo indeterminato

di Alessandro Germani



Nell'ambito delle semplificazioni previste dal Dl 73/2022 nella versione definitiva approvata dal Senato e in attesa di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale»?viene finalmente previsto che il costo del lavoro a tempo indeterminato possa essere dedotto senza che si debbano splittare le varie componenti nella dichiarazione Irap. La semplificazione è ulteriore laddove si prevede che per l'anno in corso il contribuente possa adottare le nuove modalità nel quadro IS della dichiarazione o mantenere la logica compilativa del regime previgente, come già anticipato dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione 40/E del 15 luglio scorso.
La logica dell'intervento semplificatorio è stata ben delineata dalla relazione illustrativa al decreto. Il costo del lavoro a tempo indeterminato è stato reso deducibile dal 2015, mentre in precedenza vi erano solo delle deduzioni ad hoc relative a particolari lavoratori (disabili, addetti alla ricerca e sviluppo). Ma l'intervento del 2015 non aveva abrogato le deduzioni precedenti, e quindi aveva introdotto un meccanismo di deduzione del costo del lavoro a tempo indeterminato "per differenza" rispetto a quelle specifiche deduzioni. Con l'intervento attuale si vuole elevare la deduzione del costo del lavoro a tempo indeterminato come norma generale, abrogando le varie deduzioni speciali. E confermando soltanto quelle relative a forme contrattuali diverse dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compresa quella degli stagionali nella misura già prevista dal comma 4-octies.
Questo meccanismo farraginoso ha sempre comportato che, nell'elaborazione del fondo imposte Irap e del relativo dichiarativo, si prendesse il dettaglio proveniente dall'ambito di chi gestisce le paghe per individuare le deduzioni speciali e, per differenza, quella relativa al costo del lavoro a tempo indeterminato. Ecco quindi che i sistemi IT che sovrintendono l'ambito delle paghe e dei contributi hanno sempre dovuto prevedere queste informazioni, per far sì che ai fini Irap i consulenti e le aziende avessero a disposizione questi dati così organizzati, per stratificazione e differenza. In ciò sta l'odierna semplificazione introdotta con l'articolo 10 del Dl 73/2022.
Quindi, la norma abroga, per i tempi indeterminati, le deduzioni:

  • dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro
  • dei contributi previdenziali e assistenziali
  • delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro e per il personale addetto alla ricerca e sviluppo
  • previste per ciascun nuovo dipendente assunto che incrementa il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente in base alla logica per cui, in luogo delle varie deduzioni, viene integralmente dedotto il costo del lavoro a tempo indeterminato.
Chiarito il quadro d'insieme, vediamo le modifiche che l'articolo 10 ha subito in fase di conversione finale del decreto. In particolare, per i soggetti che determinano il valore della produzione in base agli articoli da 5 a 9 (società commerciali, enti pubblici e privati, diversi dalle società, che esercitano attività commerciali, società di persone e imprese individuali, banche e altri enti e società finanziari, assicurazioni, persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni, imprese di allevamento e soggetti che esercitano attività agricola) la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro si riferisce al solo personale diverso da quello assunto a tempo indeterminato, mentre la stessa deduzione rimane pienamente applicabile al personale, con le medesime caratteristiche, degli enti privati non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali ex articolo 10, comma 1, del Dlgs 446/97, nonché delle amministrazioni pubbliche, degli organi costituzionali e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale che determinano il valore della produzione in base all'articolo 10-bis del medesimo decreto legislativo. Mediante tale correttivo, si mantiene per le pubbliche amministrazioni e gli enti privati non commerciali la piena deducibilità delle spese sopra indicate.
Infine il comma 2, che stabilisce la vigenza dal periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (quindi 2021), fa salva la possibilità di compilare il modello Irap 2022 senza queste modifiche. Ricordiamo che questa ulteriore apertura, anticipata a livello di prassi con la risoluzione 40/E del 15 luglio, trova ora copertura anche normativa.

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