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04 Novembre 2022

Novità sui contratti assicurativi subito in gioco nei bilanci 2022

di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali



Per le imprese assicurative che nel bilancio consolidato adotteranno dal 1° gennaio 2023 le novità dei principi Ifrs 17 (contratti assicurativi) e Ifrs 9 (strumenti finanziari) esiste un obbligo di informativa già nei bilanci che chiuderanno al 31 dicembre 2022. Ciò è evidenziato dalla comunicazione congiunta di Banca d'Italia, Ivass e Consob del 27 ottobre 2022. Vediamo di cosa si tratta.
Ricordiamo che le compagnie assicurative di norma redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali, mentre il consolidato è redatto in base agli Ias/Ifrs.
In questo contesto l'esercizio 2023 vede l'introduzione di due rilevanti novità. La prima è rappresentata dall'Ifrs 17 che sostituisce l'Ifrs 4 per quanto concerne la valutazione dei contratti assicurativi. L'altra novità, rispetto al mondo delle banche che l'hanno adottata già dal 2018, è l'introduzione dell'Ifrs 9 che va a sostituire lo Ias 39.
Le modifiche appaiono non di poco conto. Infatti, l'Ifrs 4 ha consentito alle compagnie di utilizzare anche in ambito Ias l'approccio contabile seguito in base ai principi nazionali locali.
Così si è avuta, fra i bilanci d'esercizio (Oic) e quelli consolidati (Ias/Ifrs), una sostanziale continuità. L'Ifrs 17 intende assicurare una maggiore comparabilità fra i bilanci di entità assicurative differenti. Ma cambia anche la struttura della "top line" dei ricavi tipici (i premi assicurativi), in quanto le componenti di investimento e la cassa ricevuta non possono essere più semplicemente considerati ricavi.
In tutto questo, poi, esiste un'ulteriore distinzione. Infatti il building block approach (Bba) è il modello generale di valutazione su cui si fonda l'Ifrs 17 e si basa sul valore attuale dei flussi di cassa futuri, sul risk adjustment (per il rischio non finanziario, ovvero assicurativo), addivenendo a un nuovo indicatore che è il contractual service margin (Csm). Esiste anche un modello semplificato (Paa - premium allocation approach) nei casi in cui l'orizzonte temporale della copertura assicurativa sia entro l'anno e non vi siano effetti sostanziali rispetto all'applicazione del modello generale. In quest'ultimo caso si procede sulla falsariga di quanto avviene oggi, quindi con meno scossoni.
A livello degli strumenti finanziari, lo Ias 39 prevedeva quattro categorie, consistenti nel Fvtpl (fair value to profit or loss), loans and receivables, Htm (held to maturity) e Afs (avaliable for sale). Adesso con l'Ifrs 17 scompare la categoria Htm e le classificazioni sono le seguenti:

  • Amc (Amortized cost) per gli strumenti misurati al costo ammortizzato, ovvero quelli cosiddetti held to collect;
  • Fvoci (Fair value through other comprehensive income) per gli strumenti valutati al fair value le cui variazioni passano dal prospetto della redditività complessiva (Oci), con contropartita a riserva del patrimonio netto (Held to Collect and Sell);
  • Fvtpl (Fair Value Through Profit or Loss), categoria residuale per gli strumenti finanziari non inclusi nei precedenti, valutati al fair value e le cui variazioni di valore sono imputate direttamente al conto economico.

Il passaggio dallo Ias 39 all'Ifrs 9 risponde all'esigenza di rendere le regole contabili più vicine alle politiche di gestione dei rischi seguite dalle imprese, determinando delle svalutazioni delle attività finanziarie più prudenti, così da anticipare il verificarsi degli eventi sintomo del deterioramento dei crediti. Gli strumenti sono classificati in base al modello di business e alle caratteristiche oggettive dello strumento (cosiddetto Sppi test).
Le modifiche sono rilevanti, ma l'impatto abbraccia già i futuri bilanci 2022, in quanto lo Ias 8, paragrafo 30, richiede di fornire informazioni, sia quantitative che qualitative, quando è in corso l'implementazione di un nuovo principio contabile emesso ma non ancora entrato in vigore.
Le tre authority nazionali richiamano le due comunicazioni dell'Esma, rispettivamente del 13 maggio 2022 per l'Ifrs 17 e del 10 novembre 2016 per l'Ifrs 9. La prima, in particolare, evidenzia come nonostante l'entrata in vigore sia il 1° gennaio 2023, posto che si richiede un'informazione comparativa relativa all'esercizio precedente, la data di transizione è da considerarsi il 1 gennaio 2022.
Da questo punto di vista secondo l'Esma sia nei rendiconti di periodo intermedi (interim financial statements) sia nel bilancio consuntivo 2022, che sarà approvato dopo l'entrata in vigore dell'Ifrs 17, occorrerà fornire un'informativa quantitativa sull'applicazione di tale principio rispetto al precedente Ifrs 4. In conclusione, già per i bilanci consolidati 2022 l'impegno richiesto ai redattori dei bilanci assicurativi appare notevole.

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