20 Ottobre 2022
Separazione delle attività con detrazione Iva a monte
di Alessandro Germani
La risposta a interpello 501 del 12 ottobre 2022 apre alla possibilità, all'interno di un Gruppo Iva, che una stessa attività indirizzata a fruitori differenti (del gruppo e terzi) possa essere separata così da detrarre a monte l'Iva applicata a valle verso i terzi, purché vi sia un sistema che consenta di individuare i costi con precisione (si veda il Sole 24 Ore del 13 ottobre).
Ciò si ricollega anche ai limiti che in tema di separazione dell'attività per quanto riguarda i servizi sono stati delineati dalla circolare 19/E/18.
Ma andiamo con ordine.
La vicenda riguarda un gruppo assicurativo che opera nell'ambito dell'assistenza, all'interno della quale la gestione dei sinistri effettuata mediante la centrale operativa è un aspetto cruciale. La centrale, ai sensi del regolamento Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) n. 12 del 2008, può essere interna alla compagnia o esternalizzata.
Nel caso di specie si è scelto di affidare la centrale e i servizi di call center a una consortile di gruppo, sempre operante nell'ambito del Gruppo Iva. Tale consortile fin dal principio è rientrata nella dispensa degli adempimenti ex articolo 36-bis del Dpr 633/1972, tipica delle banche e assicurazioni che barattano la totale indetraibilità dell'Iva (su un'attività pressoché totalmente esente) con le semplificazioni in termini di mancata fatturazione proprie della dispensa. Chiaramente la consortile ha sempre operato i servizi nei confronti delle compagnie consorziate con l'irrilevanza da Iva che è tipica dell'adesione al Gruppo Iva ai sensi dell'articolo 70-quinquies del Dpr 633/1972. Ma ciò ha comportato che non abbia mai potuto detrarre l'Iva a monte, cosa che per la sua attività (codice Ateco 82.20.00 tipico dei call center) potenzialmente sarebbe fattibile.
Adesso la consortile vorrebbe aprirsi al mercato, con prestazioni verso clienti terzi non del Gruppo Iva. Quelle prestazioni sarebbero, quindi, imponibili essendo effettuate verso soggetti non appartenenti al Gruppo Iva, ma se a monte non si può detrarre l'Iva ciò comporta il fatto di finire, presumibilmente, fuori mercato con il prezzo che si applica a valle.
A ciò si deve aggiungere un ulteriore elemento. Perché la circolare 19/E del 31 ottobre 2018 che ha disciplinato il Gruppo Iva in merito alla separazione dell'attività ha chiarito che, in relazione alle prestazioni di servizi, la fatturazione degli stessi verso un soggetto (del Gruppo) con un diritto alla detrazione nullo o limitato implica che non si possa operare con l'irrilevanza Iva ex articolo 70-quinquies, ma che quelle prestazioni siano ivate. E questo comporta chiaramente un notevole aggravio. Ciò significa che per poter continuare a considerare l'Iva neutrale occorre operare in dispensa di adempimenti e non separare l'attività.
Se viceversa la si separa, un servizio di call center (o di centrale operativa) da un soggetto con diritto alla detrazione pieno a uno con diritto limitato o nullo (la compagnia), comporterebbe che le prestazioni non possano essere escluse da Iva ma vadano assoggettate.
Chiarito il quadro, l'apertura della risposta a interpello 501/2022 sta nel fatto che si può separare l'attività secondo le caratteristiche dei destinatari della stessa. Ovvero per il business verso terzi si potrà detrarre l'Iva a monte imponendola poi a valle, senza quindi restarne incisi.
Invece per le attività di call center e centrale prestate verso il gruppo si continua a non detrarre l'Iva, col vantaggio di poter continuare a considerare queste prestazioni irrilevanti ai fini del tributo. Anche perché nell'ipotesi in cui vengano assoggettate a Iva questo comporterebbe, in capo a soggetti caratterizzati da attività tipicamente esenti quali banche e assicurazioni, un'enorme penalizzazione che si è da sempre voluta evitare dapprima con la legge 133/99, poi con le consortili (articolo 10 comma 2 dell'Iva), infine con il Gruppo Iva.
Chiaramente il tutto riceve il placet dell'agenzie delle Entrate a condizione che vi sia la possibilità di individuare precisamente beni e servizi (in acquisto) relativi a un'attività (verso il gruppo) e all'altra (esterna), anche per ciò che concerne i beni ammortizzabili e i servizi promiscui, per i quali deve sussistere un criterio oggettivo di allocazione. La risposta è interessante anche alla luce dell'impostazione (invero non esente da critiche) che le Entrate hanno preso sulla gestione dei sinistri delle compagnie di assistenza (risoluzione 63/E/2020).
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