03 Gennaio 2023
Iva sempre detraibile nelle operazioni di Mlbo
di Alessandro Germani
La newco costituita per un'operazione di Mlbo (merger leveraged buy out) ha diritto alla detrazione dell'Iva sui costi della transazione perché non si configura come holding statica, bensì come il mezzo per un'operazione di acquisizione a valle con integrazione attraverso la fusione fra le due entità. Questo principio è stato sancito dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Milano con la sentenza 3361/7/22 del 5 dicembre 2022. Ciò costituisce un principio importante per tutte le operazioni di private equity per le quali, ad oggi, l'agenzia delle Entrate ha sempre negato tale diritto alla detrazione, con motivazioni che i giudici hanno decisamente respinto. Vediamo quindi la portata della pronuncia e la sua applicazione pratica alle operazioni di Mlbo.
Nell'ambito di queste operazioni viene costituita una newco che ha vita breve, perché il suo unico scopo è quello di indebitarsi e procedere all'acquisizione di una target, con la quale poi si integra mediante un'operazione di fusione ex articolo 2501-bis del Codice civile. La newco quindi sostiene tutta una serie di costi rilevanti, quali ad esempio quelli per le varie due diligence (di business, fiscale, contabile, societaria) e legali di contrattualistica dell'operazione, per cui si pone la tematica della detrazione dell'Iva. La lettura delle Entrate è sempre stata quella per cui il diritto alla detrazione non sussisterebbe per tali entità in quanto rientrerebbero fra le holding statiche, che possiedono partecipazioni al solo scopo di percepire dividendi (articolo 4, comma 5, lettera b), del Dpr 633/72). Invece la detrazione è sempre ammessa per le holding «dinamiche» che esercitano attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate.
Chiarita la visione dell'Agenzia, vediamone l'applicazione pratica nelle operazioni di private equity. Verrebbe quindi negata la detrazione per la newco di un leveraged buy out in quanto assimilata ad una holding statica, mentre nell'ipotesi di una holding dinamica, che acquista la partecipazione e poi svolge servizi intercompany, quali la tesoreria accentrata, la direzione e il coordinamento, tale detrazione sarebbe sempre consentita. Ma la natura della newco di un Mlbo è quella di una struttura "ponte", il cui unico scopo è quello di indebitarsi per poi scaricare a valle il debito contratto per l'acquisizione, che mediante la fusione viene addossato sulla società operativa acquisita. Seguendo questo principio, che nasce dalla pratica finanziaria di tali operazioni, la detrazione Iva dovrebbe quindi essere sempre consentita.
La Corte di giustizia di Milano, per la prima volta a quanto consta, dà ragione al contribuente confermando la tesi per cui la newco è stata costituita al solo scopo di facilitare la costituzione del nuovo soggetto operativo, essendo diventata tale essa stessa ad esito della complessa procedura posta in essere dalle parti nell'ambito del processo di ristrutturazione societaria. Tale concetto è stato ribadito anche dalla Corte di giustizia Ue nella causa C-249/17 del 28 ottobre 2018 che ha ammesso la detrazione Iva anche per gli atti preparatori che devono ritenersi già parte integrante delle attività economiche.
Tale concetto è stato ripreso e ribadito anche dalla Cassazione (ordinanza 15239/2020) che ha ritenuto strumentali anche le attività preparatorie, purché il contribuente dimostri l'effettiva e concreta riferibilità dei beni alla futura produzione di ricavi, tenuto conto, in particolare, della loro natura e del tempo intercorso tra l'acquisto e l'uso, senza che la sussistenza dei predetti requisiti possa presumersi in ragione della sola qualità di società commerciale dell'acquirente.
La pronuncia apre dunque un nuovo filone di interpretazione sulle operazioni di private equity, in quanto se la newco di un Mlbo non è una holding statica la detrazione dell'Iva sui costi afferenti alla transazione deve essere sempre ammessa. Al tempo stesso, ma questo era già pacifico anche per l'amministrazione finanziaria, lo è nel caso di una holding dinamica che non si limita a percepire i dividendi, ma svolge attività per le proprie partecipate.
RIPRODUZIONE RISERVATA