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04 Gennaio 2023

Correzioni errori contabili con iter semplificato solo se c'è il revisore

di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali



La manovra 2023 interviene sull'impianto della norma che semplifica la procedura degli errori contabili stabilendo che la stessa sia riservata alle società sottoposte a revisione legale dei conti. La disciplina è prevista dai commi da 273 a 275 della legge 197/2022.
Ricordiamo che l'articolo 8 del Dl 73/22 è intervenuto sull'impianto dell'articolo 83 del Tuir stabilendo che la procedura di correzione degli errori contabili ha rilevanza anche fiscale, sia ai fini Ires sia Irap. Così a partire dal 2022 per gli errori di imputazione temporale che vengono corretti in contabilità, siano essi rilevanti (con correzione a patrimonio netto) oppure irrilevanti (con correzione a conto economico) tanto per i soggetti Ias quanto per quelli Oic la correzione contabile rileva anche fiscalmente. E si tratta di una semplificazione copernicana perché manda in soffitta la procedura delle dichiarazioni integrative con cui la correzione odierna dell'errore contabile aveva il proprio contraltare in una integrativa relativa al periodo in cui il componente avrebbe dovuto essere debitamente contabilizzato.
Non gc'è dubbio che il principio per cui la rilevanza contabile guidi anche sotto il profilo fiscale può dar luogo a degli arbitraggi, come fatto notare da ultimo anche da Assonime (circolare 32 del 19 dicembre scorso). Di qui la risposta del legislatore, contenuta nel comma 273, sembra sia stata quella di ancorare il tutto al fatto che il soggetto sottoponga il bilancio a revisione legale. Apparirebbe questo l'espediente che dovrebbe limitare comportamenti opportunistici. Poiché tale chiarimento si lega alla previsione per cui la correzione degli errori contabili dal lato dei componenti negativi è consentita solo per quelli riferiti a periodi d'imposta fiscalmente aperti (per i quali è consentito presentare un'integrativa), parrebbe che la correzione di un componente positivo non sia ancorata al presupposto della revisione legale. D'altronde, la correzione positiva è sempre tassata e quindi si presta meno a presunti arbitraggi.
Il comma 274 trasla questo principio anche con riferimento all'Irap. Il comma 275 prevede infine che i commi 273 e 274 si applicano a decorrere dal 2022.
Vediamo la portata della norma. L'obbligo di revisione legale (articolo 2477 del Codice civile) sussiste per i soggetti tenuti al consolidato, per chi controlla una società obbligata alla revisione legale, per chi ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

  1. totale dell'attivo: 4 milioni di euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
Quindi tocca ormai anche un nutrito numero di Pmi. È anche vero che queste ultime dovrebbero avere pressioni minori in relazione al fatto di procedere a chiusure di bilancio affrettate, tipiche delle imprese più grandi, motivo per cui una bozza di bilancio redatta a fine marzo dovrebbe consentire di avere tutti gli elementi per ridurre al minimo le casistiche di errori contabili. In ogni caso la norma parrebbe aprire anche ad ipotesi di revisione volontaria.

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