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13 Ottobre 2022

Incorporazione non abusiva se c'è un cambio di strategia

di Alessandro Germani



Via libera delle Entrate con la risposta n. 503 di ieri a una complessa riorganizzazione societaria che prevede tre fusioni e una scissione parziale proporzionale, sia per ciò che concerne il riporto delle posizioni soggettive sia per i profili antiabuso. Vediamo i due aspetti.
La componente disapplicativa riguarda il riporto di posizioni soggettive (eccedenze Ace) dell'incorporante Alfa in relazione al vincolo patrimoniale e dell'incorporata Alfa 2 (eccedenze Ace e perdite pregresse) in relazione sia al vincolo patrimoniale che al test di vitalità. Alfa in particolare presenta un equity che al netto dei conferimenti degli ultimi 24 mesi sarebbe negativo per 475 milioni e ciò pregiudicherebbe sia le fusioni che la scissione. Tuttavia c'è una tematica civilistica di riduzione del capitale per perdite ex articolo 2482-bis del Codice civile che è inoppugnabile. Alfa presenta fatturato e costi del personale stabili, idem dicasi per la composizione quali/quantitativa dell'attivo (cespiti, crediti, rimanenze), il valore di mercato delle sue partecipazioni è di gran lunga superiore agli asset fiscali di cui si chiede il riporto.
Quindi il mancato rispetto del limite patrimoniale è contingente e Alfa sembra avere le caratteristiche per produrre redditi in grado di assorbire le eccedenze Ace. Così le Entrate le danno il via libera. Ma lo danno anche in relazione ad Alfa 2 perché l'assenza di costi del personale, che non consente di integrare il vitality test, è figlia della scelta di non avere dipendenti e acquisire i servizi necessari da Alfa. Mentre il mancato superamento del limite patrimoniale è giustificato dalle stesse motivazioni avallate per Alfa.
E veniamo alle due risposte della parte antiabuso. Con la scissione Alfa 1 si priva della partecipazione totalitaria in Alfa 5, che viene attribuita ad Alfa, che a quel punto la potrà incorporare. Per le Entrate non ci sono problemi se gli asset (nel caso la partecipazione) non fuoriescono dal circuito dei beni d'impresa né tantomeno è preclusivo alla neutralità fiscale della scissione il fatto che la stessa riguardi un ramo d'azienda o un singolo asset. Il costo fiscale della partecipazione detenuto da Alfa in Alfa 1 verrà ridotto in base al valore effettivo della partecipazione in Alfa 5 rispetto al valore effettivo complessivo di Alfa 1 (risoluzione 52/E/15). Il secondo quesito verte sulla liceità dell'operazione di conferimento di ramo d'azienda neutrale e successiva cessione della newco ad Alfa. Oggi Alfa incorpora tale newco (Alfa 5). L'operazione in sé aggira la cessione d'azienda che sarebbe tassata al registro in misura proporzionale (anziché fissa). E sarebbe abusiva (risposte 13 e 138 del 2019). Però ha sostanza economica. Perché il conferimento e la cessione sono avvenuti quattro anni fa.
Adesso c'è un nuovo azionista e dunque sono cambiati gli obiettivi. La risposta è pregevole perché prende atto che spesso nei gruppi le strategie cambiano, anche più velocemente di quanto si possa ritenere.

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