29 Aprile 2025
Il riporto delle perdite pregresse guarda alle regole dell’anno di utilizzo
di Alessandro Germani
In tema di utilizzo delle perdite pregresse, si applica il regime vigente al momento dell’utilizzo delle perdite stesse, anche se queste si sono formate anteriormente quando il regime di utilizzo era differente. Per cui per l’utilizzo delle perdite avvenuto nel periodo d’imposta 2011 si deve considerare la modifica normativa per cui le perdite da start up generatesi nel 2005, 2006 e 2007 sono illimitatamente riportabili solo in presenza di una nuova attività produttiva, anche se questa regola all’atto di formazione delle perdite non esisteva. Così l’ordinanza 10919/2025 della Cassazione pubblicata il 25 aprile.
L’Ufficio aveva contestato che le perdite non fossero relative ad una nuova attività produttiva in quanto derivanti da un acquisto di ramo d’azienda. Per cui si doveva applicare la regola dell’utilizzo pari all’80% del reddito. Invece per il contribuente la norma del 2005 non prevedeva la condizione della nuova attività produttiva per cui il riporto perdite doveva essere illimitato. In primo e in secondo grado era stata data ragione al contribuente.
La Cassazione invece è di tenore differente, secondo la seguente ricostruzione. La disciplina del riporto delle perdite vigente nel 2005 prevedeva il vincolo temporale all’utilizzo di cinque anni mentre le perdite da start up erano utilizzabili senza limiti temporali. Il Dl 223/06 aveva previsto tuttavia che le perdite da start up dovessero riferirsi ad una nuova attività produttiva e che fossero connesse alla data di costituzione della società (non all’inizio attività). Il successivo Dl 262/06 aveva poi stabilito che per le perdite formatesi anteriormente al Dl 223/06 valesse il vecchio regime (senza la condizione della nuova attività), salva l’applicazione della clausola antielusiva (articolo 37-bis del Dpr 600/73). Il riporto perdite è stato poi modificato dal Dl 98/11, entrato in vigore il 6 luglio 2011, che ha sostituito il limite temporale quinquennale con l’utilizzo limitato e pari all’80 per cento del reddito imponibile. È stata confermata la regola dell’utilizzo pieno delle perdite da start up, ma sempre a condizione che si riferiscano a una nuova attività produttiva.
Per la Cassazione non è in dubbio il fatto che le perdite del 2005 fossero perdite non afferenti ad una nuova attività produttiva, in quanto legate all’acquisizione di un ramo d’azienda da una società svolgente la medesima attività.
Il punto è se nel 2011 la contribuente potesse portare in diminuzione integrale le perdite degli anni 2005, 2006 e 2007, in base alla disciplina del Dl 223/06 oppure se, essendo entrata in vigore l’ulteriore modifica del 2011, potesse avvalersi, come ritenuto dall’Ufficio con il motivo del ricorso, solo del regime generale di deducibilità nei limiti dell’80 per cento, ma senza limiti di tempo.
Per la Cassazione nel 2011 la società doveva applicare le regole vigenti in quel momento e non all’atto di formazione delle perdite (circolare 53/E/11). Essa fa leva sul comma 6 dell’articolo 23 del Dl 98/11 quale disciplina che deroga alle prescrizioni in materia di irretroattività delle norme tributarie. Non sfugge che la Cassazione richiami l’esigenza di stabilizzazione del gettito fiscale.
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