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02 Ottobre 2026

Il regime fiscale dei Pir limita gli investimenti sul mercato Ue

di Alessandro Germani


La Commissione Ue ha avviato una procedura d’infrazione contro l’Italia sulle regole dei Piani individuali di risparmio a lungo termine (Pir). Secondo Bruxelles, infatti, il trattamento fiscale di favore previsto dalla normativa italiana dissuaderebbe i cittadini residenti dall’investire in altri Stati membri, con conseguenze ben poco positive anche per il mercato unico europeo. Ma proviamo a capire meglio su cosa si basa la contestazione mossa e quali sono le criticità da risolvere.

I Pir sono tipologie di investimenti destinati alle persone fisiche fuori dal regime di impresa (nonché a enti istituzionali come le casse di previdenza e i fondi pensione) che determinano la non imponibilità dei redditi di capitale e diversi rivenienti dagli investimenti, qualora si rispetti un orizzonte temporale di detenzione (holding period) di cinque anni.

Fin dalla loro nascita - abbiamo, infatti, assistito ai Pir 1.0, Pir 2.0, Pir 3.0 e Pir alternativi-, c’è sempre stata una quota obbligatoria che deve essere dirottata in Italia. Per i Pir 3.0 questa quota è pari al 49% del valore complessivo, mentre per i Pir alternativi è pari al 70 %, e va investita in strumenti finanziari - anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione -, emessi o stipulati con imprese italiane, nonché con imprese residenti in Stati membri dell’Unione europea oppure in Stati See. Purché, nel caso di imprese estere, queste abbiano una stabile organizzazione in Italia.

È evidente che la norma imponga una canalizzazione di questo risparmio a livello di imprese italiane, intendendosi come tali anche le stabili organizzazioni delle imprese estere.

Veniamo, quindi, alla contestazione. La Commissione obietta che alcune disposizioni della legge italiana sui Pir costituiscano «una restrizione ingiustificata alla libera circolazione dei capitali» e contravvengano all’articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue). Questa volta siamo però in buona compagnia: la lettera, infatti, è rivolta anche alla Slovenia relativamente alla casistica dei conti di investimento individuali, dove il beneficio fiscale è vincolato al fatto che i versamenti aggiuntivi sul sottoconto speciale di un conto di investimento individuale possono essere effettuati soltanto se investiti in strumenti finanziari emessi da società aventi sede in Slovenia oppure emessi dalla Repubblica di Slovenia.

Secondo la Commissione, nella forma attuale, i conti di risparmio e investimento con incentivi fiscali italiani e sloveni scoraggiano i propri residenti dall’investire in società di altri Stati membri, limitando le loro opportunità di diversificare gli investimenti nel mercato unico dell’Unione europea.

Tra l’altro, questo rappresenta anche un ostacolo per le società non nazionali che intendono attrarre investimenti transfrontalieri rispettivamente dall’Italia e dalla Slovenia, contribuendo in questo modo alla frammentazione dei mercati dei capitali dell’Unione. Lato Italia, la problematica si aggiunge a quella, più di mercato, per cui si obietta che la destinazione dei Piani individuali di risparmio sia indirizzata più verso il comparto obbligazionario che a quello azionario e, in ogni caso, poco a piccole e medie imprese non quotate o comunque fuori dai listini principali.

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