02 Agosto 2024
Il reddito è finanziario anche senza rendimento garantito
di Alessandro Germani
Sono redditi di natura finanziaria quelli relativi a strumenti con diritti patrimoniali rafforzati anche se non è soddisfatta la condizione dell’hurdle rate, mediante un’analisi che premia la presenza degli altri fattori. È questa la risposta n. 166 fornita il 1° agosto dalle Entrate.
La fattispecie riguarda il carried interest (articolo 60 del Dl 50/2017) su un piano in cui vi sono delle preference shares, ovvero azioni caratterizzate da un ritorno prioritario del capitale investito oltre a un rendimento predeterminato, le common share A e le common share B (dotate di diritti patrimoniali rafforzati). Per come rappresentato dall’istante, sembrerebbe che le common share B diano il carried interest, dopo che sulle common share A è stato riconosciuto l’hurdle rate (rendimento minimo).
L’Agenzia ricorda le condizioni per considerare il reddito di natura finanziaria anziché di lavoro dipendente (circolare 25/E/17). Circa il caso di specie l’Agenzia argomenta (invero in maniera troppo sintetica) che le preference shares sarebbero azioni ordinarie mentre le common share A danno diritto ad una remunerazione postergata e solo eventuale. Conclude l’Agenzia che il requisito dell’hurdle rate (lettera b) non sarebbe soddisfatto. Scatta allora un’analisi specifica che dà semaforo verde. Essa si basa sul fatto che la remunerazione di lavoro dipendente è nella media di mercato (quindi il carried interest non sarebbe integrativo della retribuzione).
L’esborso dell’istante è stato di 1,250 milioni di euro pari quindi al 6% circa del valore economico della società alla data dell’investimento e, quindi, superiore all’1% richiesto dalla lettera a) dell’art. 60. C’è infine la possibilità di detenere le azioni anche in caso di uscita dalla società (leavership). Sono tutti elementi che qualificano il reddito di natura finanziaria. Pertanto se ne ricava che le Entrate tendono a fare un’analisi complessiva sui vari elementi previsti dalla norma per accordare la natura finanziaria dell’investimento e la tassazione al 26% (anziché al 43%).
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