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16 Aprile 2025

Il fisco agevolato impatta sull’imposta estera

di Alessandro Germani


Qualora il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente. Ciò vale per la Pex che concorre al reddito in misura pari al 5%, secondo la risposta a interpello 101/2025 delle Entrate.

Una società italiana ha ceduto l’intera partecipazione detenuta in una francese realizzando una plusvalenza che beneficia della participation exemption. Ciò comporta una tassazione dell’1,2% in Italia e del 3% in Francia (25%*12%). Nei casi di tassazione concorrente si guarda alla Convenzione Italia Francia nonché all’articolo 165, comma 10, del Tuir per cui l’imposta estera oggetto di scomputo va ridotta al 95 per cento.

Per le Entrate il contrasto fra l’articolo 24 della convenzione e il Tuir non sussiste. Infatti il paragrafo 15 dell’articolo chiarisce che lo Stato di residenza calcola l’imposta dovuta sul reddito complessivo, includendo anche il reddito prodotto all’estero che, in base alla Convenzione, può essere assoggettato a tassazione anche nello Stato della fonte. Lo Stato di residenza consente, successivamente, una detrazione delle imposte pagate all’estero dalle imposte ivi dovute. Poi il paragrafo 23 stabilisce che l’ammontare del credito non può essere maggiore della quota di imposta italiana attribuibile ai redditi prodotti all’estero e ivi tassati nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Per le Entrate ciò non è in contrasto con la regola del comma 10 dell’articolo 165 del Tuir.

La circolare 9/E/15 in presenza di dividendi tassati al 5% aveva chiarito che anche le imposte estere fossero assunte al 5 per cento. Ciò vale anche per le plusvalenze esenti. Così il principio di diritto 15/19 in tema di patent box aveva escluso il credito d’imposta per le royalties non assoggettate a tassazione in quanto la parte di reddito che non concorre alla formazione del reddito imponibile non integra le condizioni di accreditabilità in Italia delle relative imposte scontate all’estero. Tale principio viene ribadito nella risposta 101. Ciò vale, per ragioni di coerenza, anche nel caso di concorso parziale del reddito estero al reddito complessivo imponibile, in presenza dell’esenzione derivante dall’applicazione del regime Pex. Come affermato dalla circolare 9/E, alla mancata tassazione corrisponde simmetricamente il mancato riconoscimento del credito d’imposta estero. Né è plausibile una riduzione proporzionale dell’imposta estera “virtuale” che sarebbe stata riscossa in Francia senza l’applicazione dell’esenzione francese sulle plusvalenze dell’88%, perché il credito estero presuppone l’effettivo pagamento e non può essere virtuale.

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