10 Ottobre 2025
I limiti al riporto perdite si applicano al periodo di retrodatazione
di Alessandro Germani
I limiti al riporto delle perdite che servono a dimostrare che non si è in presenza di una bara fiscale si applicano anche al periodo di retrodatazione della fusione, altrimenti la norma potrebbe essere facilmente disinnescata depotenziando la società in quel frangente. Questa la conclusione della Cassazione con la sentenza 27058 pubblicata l’8 ottobre 2025.
La fusione aveva riguardato una società con periodo d’imposta a cavallo (1° luglio - 30 giugno) che aveva perfezionato una fusione nel 2007 retrodatando gli effetti fiscali al 1° luglio 2006. L’oggetto del contendere riguardava le perdite maturate nel periodo di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione, intercorrente tra il luglio 2006 e il giugno 2007.
La Cassazione ripercorre il testo normativo dell’articolo 172, comma 7 del Tuir, ratione temporis, che prevede dei limiti al riporto delle perdite delle entità che partecipano alla fusione collegati al patrimonio netto (limite patrimoniale) e al test di vitalità, che mette a confronto i ricavi e i costi del personale dell’esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata e che deve essere superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
A ciò si aggiunge il confronto con le svalutazioni delle partecipazioni, elemento reso poi superfluo dall’introduzione del regime pex che decreta l’indeducibilità di tali svalutazioni.
La norma ampliava questi limiti anche al caso di retrodatazione della fusione con riguardo al periodo che va dall’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione. La Cassazione chiarisce come l’inasprimento volto a colpire il riporto perdite nei casi di retrodatazione della fusione venne introdotto con l’articolo 35, comma 17 del Dl 223/2006.
Il test di vitalità, quindi, veniva esteso ai casi di retrodatazione prevedendo che in tale periodo si facesse un ragguaglio ad anno per permettere un raffronto con dati omogenei. Quindi, per i giudici, il riporto delle perdite in caso di fusione soggiace ai predetti tre limiti. Peraltro la Cassazione 1715 del 24 gennaio 2025 ha chiarito che la disciplina in questione è disapplicabile mediante interpello volto a dimostrare che la società partecipante all’operazione, pur con perdite fiscali incompatibili con la deducibilità dal reddito della società risultante dalla fusione, non è una “scatola vuota” (Cassazione 1035/2023).
Questa finalità verrebbe facilmente elusa qualora si consentisse, nella frazione di anno decorsa anteriormente all’adozione della fusione, che la società possa essere svuotata senza conseguenze sul test di operatività. Il che, quindi, impone di applicare tale test anche al periodo di retrodatazione della fusione.
Nel caso di specie i giudici osservano che il test di vitalità dell’impresa non è stato superato per il periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e la data di efficacia dell’operazione, il che comporta per l’incorporante di non poter riportare le perdite pregresse in esito all’operazione di fusione.
Va notato che il Dlgs 192/2024 nel modificare l’articolo 172 del Tuir ha confermato al nuovo comma 7-bis il principio per cui in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione i limiti al riporto perdite si applicano anche alla perdita del periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia della fusione. Ma viene espressamente previsto che ciò debba riguardare la sola incorporata.
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