26 Settembre 2026
Gruppo Iva, ultimi giorni per esercitare l’opzione di ingresso dal 2027
di Alessandro Germani
In una logica di corretta pianificazione dei flussi ai fini Iva occorre considerare che scade il prossimo 30 settembre 2026 il termine per l’opzione o per la revoca del gruppo Iva affinché queste abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2027. Si ricorda che il gruppo Iva trova il suo alveo naturale nei gruppi caratterizzati da attività esente (bancari, finanziari, assicurativi, postali e sanitari) per i quali l’Iva costituisce un costo. Ma è sfruttato anche nei gruppi industriali laddove può comunque semplificare i flussi amministrativi. Al riguardo occorre inviare all’agenzia delle Entrate il modello AGI/1 tramite il rappresentante di gruppo.
Per l’adesione devono ricorrere congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo. Circa il primo, esso sussiste (articolo 70-ter Dpr 633/72) quando tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esiste un rapporto di controllo ex articolo 2359 comma 1 numero 1 Codice civile oppure detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni. Tale rapporto deve sussistere almeno dal 1° luglio dell’anno precedente (nel caso specifico 1° luglio 2026). Intercorrendo il vincolo finanziario, quelli economico e organizzativo si presumono sussistenti. Tuttavia, è previsto il ricorso all’interpello probatorio per dimostrare che, pur in presenza del vincolo finanziario, non sussistono gli altri due e quindi non si rientra in automatico nel gruppo Iva. Ai sensi dell’articolo 70-quater del Dpr 633/72, se l’opzione è esercitata tra il 1° gennaio e il 30 settembre, ha effetto dall’anno successivo; se invece è esercitata tra il 1° ottobre e il 31 dicembre, ha effetto dal secondo anno successivo, ovvero a partire dal 2028 per chi presenta il modello tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2026. La scadenza in questione deve essere attentamente monitorata in quanto non sembrerebbe ammessa nel caso di specie la remissione in bonis se ci si dimenticasse di effettuare l’opzione per il 2027 nel termine previsto del 30 settembre 2026. L’ istituto invece è stato ammesso per sanare l’omessa presentazione di una dichiarazione di inclusione di un nuovo soggetto in un gruppo già operativo (risposte 635/21 e 128/24). Da un lato ricordiamo come ai sensi dell’articolo 70-quater vige il principio dell’all in all out che comporta che l’opzione debba essere esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo. La rigidità dell’istituto non è stata ad oggi superata dalle previsioni della legge delega in quanto non ancora affrontata. E resta un limite forte all’istituto. L’altro aspetto che giova segnalare è il legame col regime dell’adempimento collaborativo. Il gruppo Iva appare una porta d’accesso all’adempimento collaborativo laddove, ai sensi dell’articolo 70-duodecies comma 6-bis, in caso di adesione alla cooperative compliance da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l’opzione per il gruppo Iva, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le società partecipanti al gruppo Iva.
© RIPRODUZIONE RISERVATA