13 Giugno 2025
Gruppo Iva, rimborso dell’imposta per opere realizzate su beni di terzi
di Alessandro Germani
È ammesso per un gruppo Iva il rimborso dell’imposta per opere realizzate su beni di terzi concernenti impianti fotovoltaici sulla base della sentenza della Cassazione 13162/24.
È questo si legge nella risposta a interpello 155 di ieri. Nel caso esposto nel quesito il gruppo societario opera nelle energie rinnovabili e costruisce impianti fotovoltaici ed è in gruppo Iva dal 2023. Le operazioni all’interno del gruppo Iva sono irrilevanti (articolo 70-quinquies, Dpr 633/72), in caso di acquisto si genera Iva detraibile e a valle poi le vendite di energia verso terzi sono fuori campo Iva (articolo 7-bis, comma 3). Si genera quindi in maniera fisiologica molta Iva a credito.
L’aspetto peculiare sembra essere quello per cui si è in presenza di un gruppo Iva sebbene non venga svolta attività esente, come spesso accade. Nella logica che l’istituto sembra utilizzato anche da player industriali, le istanti chiedono conferma della liceità del rimborso Iva e di potervi accedere senza prestazione di garanzia.
L’Agenzia ribadisce che il rimborso Iva ex articolo 30, comma 2, lettera c) è ammesso in relazione all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili.
La risoluzione 20/E/2025, commentando la citata Cassazione, ha evidenziato come il significato di beni ammortizzabili sia da intendersi in senso lato, quando il possesso o la detenzione avvengano su un periodo di tempo molto lungo, come accade sia per la proprietà sia in caso di locazione/comodato. Ciò vale quindi anche per tutte le migliorie su un bene non di proprietà, purché sia strumentale.
Quindi se il gruppo Iva realizza l’impianto fotovoltaico per poi vendere l’energia avrà diritto al rimborso dell’iva sugli acquisti, il che non vale per gli impianti alienati a terzi, mentre nel caso di costi promiscui bisognerà agire proporzionalmente.
In linea con la Cassazione, infatti, si tratta di impianti costruiti su beni di proprietà o con concessione trentennale del diritto di superficie. Per l’Agenzia il chiarimento integrerebbe la circolare 36/E/2013 sugli impianti fotovoltaici non di proprietà. Forse sarebbe stato preferibile, per ragioni di chiarezza, affermare che lo supera alla luce della Cassazione.
Per ciò che concerne il regime delle garanzie ex articolo 38-bis del Dpr 633/1972, l’Agenzia ricorda che per il gruppo Iva il Dm 6 aprile 2018 in tema di rimborsi stabilisce le modalità e rispetto a quali soggetti del gruppo vada eseguita la verifica delle condizioni previste dall’articolo 38-bis per ottenere il rimborso senza garanzia, prevedendo espressamente che l’esercizio dell’attività da più di due anni vada verificato in capo a ciascun partecipante al gruppo Iva.
L’esercizio di attività di impresa ha inizio con la prima operazione effettuata (non basta l’apertura della partita Iva) e il termine dei due anni si computa dalla data di richiesta del rimborso annuale o trimestrale (circolare 6/E/2015).
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