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04 Settembre 2025

Gruppo Iva, l’ora delle scelte per opzione e revoca

di Alessandro Germani


L’opzione o la revoca per il gruppo Iva devono essere effettuate entro il prossimo 30 settembre affinché abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2026. Qualora invece l’opzione o la revoca siano effettuate dal 1° ottobre al 31 dicembre avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo, quindi nel caso specifico dal 2027.

Ricordiamo che il gruppo Iva è un istituto che prevede la presenza di un unico soggetto, dotato di una partita Iva di gruppo, nonostante il fatto che vi siano più partecipanti. Questo istituto, che è divenuto operativo dal 2019, consente di bypassare l’indetraibilità dell’Iva per quei soggetti che si caratterizzano per lo svolgimento di attività esente, dal momento che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi all’interno del gruppo non rilevano ai fini del tributo. Il vantaggio è anche amministrativo dal momento che gli adempimenti sono concentrati sul rappresentante del gruppo, nonché finanziario per via dell’immediata compensazione dei crediti e debiti Iva dei partecipanti.

Per la costituzione del gruppo Iva si richiede la presenza dei vincoli finanziario, economico e organizzativo al momento dell’esercizio dell’opzione e comunque già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui ha effetto l’opzione. L’opzione è vincolante per un triennio che decorre dall’anno in cui la stessa ha effetto. Trascorso il triennio, l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo finché non sia esercitata la revoca.

Il modello viene utilizzato per la costituzione del gruppo Iva con indicazione del rappresentante del gruppo e degli altri soggetti partecipanti e consente di ottenere la partita Iva di gruppo. Il modello serve altresì per comunicare:

  • l’esercizio delle opzioni ex articoli 36 e 36-bis del Dpr 633/72;
  • l’inclusione o l’esclusione di un singolo partecipante;
  • il subentro di un nuovo rappresentante;
  • la variazione della denominazione del gruppo o delle attività esercitate indicate all’atto dell’opzione;
  • la revoca dell’opzione che riguarda tutti i soggetti partecipanti al gruppo;
  • la cessazione del gruppo nel caso in cui venga meno la pluralità dei partecipanti.

Le istruzioni chiariscono che se la dichiarazione di opzione è stata inviata ma il gruppo Iva non ha ancora efficacia, è possibile inviare una dichiarazione sostitutiva di opzione per modificare i dati già trasmessi. Anche in assenza di chiarimenti, non sembrerebbe invece sanabile con la remissione in bonis la tardiva opzione che non viene effettuata entro il 30 settembre dell’anno in corso per fruire del regime speciale a partire dall’anno successivo. Perché se così fosse la previsione dell’articolo 70-quater, comma 3, del Dpr 633/72 che stabilisce l’efficacia dell’opzione dall’anno successivo (se effettuata entro il 30 settembre) o dal secondo anno successivo (se effettuata dal 1° ottobre al 31 dicembre) risulterebbe svuotata di significato.

Un aspetto importante chiarito dalle istruzioni consiste nel fatto che in costanza dell’opzione, le variazioni che riguardano le partite Iva dei singoli partecipanti in base ai modelli AA7-AA9 vanno compilati indicando sempre la partita Iva dei singoli partecipanti e non quella di gruppo.

A livello di inclusione/esclusione di un partecipante il modello va presentato entro 90 giorni da quando si sono instaurati i vincoli (articolo 70-quater, comma 5). A tale riguardo la risoluzione 30/E/2021 ha chiarito che se il controllo è conseguito entro il 1° luglio dell’anno X la dichiarazione di inclusione va presentata entro 90 giorni decorrenti dal 1° luglio dell’anno X, mentre se è conseguito dopo il 1° luglio dell’anno X il vincolo finanziario si instaura nel corso dell’anno X+1 e la dichiarazione di inclusione va presentata entro 90 giorni decorrenti dal 1 luglio dell’anno X+1.

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