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13 Maggio 2025

Global minimum tax, dichiarazioni senza duplicazione di dati tra Paesi

di Alessandro Germani


Nella «Gazzetta Ufficiale» dell’Unione europea dello scorso 6 maggio 2025 è stata pubblicata la direttiva 872/2025 del Consiglio (cosiddetta Dac 9) che va a modificare la direttiva 2011/16/Ue relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale con l’obiettivo di centralizzare e, mediante l’unificazione, semplificare gli adempimenti dichiarativi (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 30 aprile) in materia di Global minimum tax (Gmt). Vediamo il quadro e le implicazioni.

La direttiva 2022/2523 attua l’accordo Ocse in chiave Beps (Base erosion and profit shifting) e riguarda l’imposizione minima globale dei gruppi multinazionali, strutturata secondo il modello del Pillar 2 di fonte Ocse/G20.

L’obiettivo è quello di assicurare un livello minimo di imposizione del 15% in ciascuno dei Paesi in cui tali gruppi operano, con dei meccanismi che prevedono una Qmdtt (Qualified domestic minimum top-up tax) e in subordine una Iir (Income Inclusion Rule) oppure una Utpr (Undertaxed payments rule). Si tratta di meccanismi di imposizione alternativi che hanno l’obiettivo di imporre un livello minimo di tassazione globale. In Italia la direttiva 2022/2523 è stata recepita col Dlgs 209/2023.

Giova ricordare che l’articolo 44 della direttiva 2022 stabilisce l’obbligo di presentare una dichiarazione sulle imposte integrative generate dal nuovo sistema impositivo, tramite l’utilizzo di un apposito modello, che deve ricalcare i tratti della Global information return (Gir) prevista dalle regole GloBe.

Per ciò che concerne quindi la presentazione delle dichiarazioni necessarie ai fini della Gmt si rende opportuno modificare la direttiva 2011/16/Ue per consentire ai gruppi multinazionali di adempiere ai loro obblighi di dichiarazione in base alla direttiva (Ue) 2022/2523. Quindi l’attuale direttiva 872/2025 va a modificare quella 2011/16/Ue.

A tal fine l’autorità competente di uno Stato membro che ha ricevuto la Dichiarazione sulle imposte integrative presentata dall’entità controllante capogruppo o dall’entità designata a presentare la dichiarazione di cui all’articolo 44, paragrafo 3, lettere a) e (b), della direttiva (Ue) 2022/2523 comunica, mediante scambio automatico, una serie di informazioni della Sezione generale della dichiarazione sulle imposte integrative tanto allo Stato membro di attuazione in cui sono localizzate l’entità controllante capogruppo o le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese quanto agli Stati membri che applicano unicamente l’imposta integrativa domestica qualificata (Qdtt).

In pratica mediante un meccanismo standardizzato e centralizzato si prevede che la dichiarazione venga presentata in uno Stato membro che poi trasmette determinate parti agli Stati interessati.

Nel caso in cui siano previste delle rettifiche alle dichiarazioni è prevista altresì una forma di collaborazione fra Stati.

A livello di recepimento l’articolo 2 della direttiva 872/2025 prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino entro il 31 dicembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla citata direttiva. Gli Stati applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2026. La prima presentazione della dichiarazione consolidata dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026.

In pratica la Dac 9 tende a semplificare laddove si evita che ogni impresa debba presentare una serie di informazioni fiscali rilevanti nel proprio Paese in quanto, attraverso un modello standard, si ottiene che si comunichino, per l’intero gruppo e a livello consolidato, le informazioni relative alle imposte integrative dovute.

La logica perseguita è quella di semplificazione e riduzione dell’onere amministrativo, su un concetto di tassazione globale per cui l’elemento di maggiore difficoltà resta sempre connesso alla sua adozione da parte dei Paesi che non appartengono all’Ue, a maggior ragione visto il nuovo corso degli Stati Uniti.

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