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22 Ottobre 2025

Global minimum tax, alle Entrate la comunicazione rilevante

di Alessandro Germani


Global minimum tax, le imprese localizzate nel territorio italiano e le entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano, che fanno parte di gruppi multinazionali o nazionali rientranti nell’ambito applicativo del Titolo II del decreto legislativo 209 del 27 dicembre 2023, sono tenute a presentare la comunicazione rilevante all’agenzia delle Entrate.

In alternativa, i soggetti tenuti a presentare la comunicazione possono delegare un’altra impresa del gruppo ad adempiere, per loro conto, agli obblighi informativi in esame.

Il tutto è stabilito dal decreto 16 ottobre del viceministro dell’Economia e delle Finanze pubblicato venerdì 17 ottobre.

 La comunicazione rilevante deve rispettare il modello standard di cui all’allegato 1, contenente le informazioni generali sul gruppo di appartenenza e i dati necessari per determinare l’imposizione integrativa dovuta dal gruppo in relazione ai diversi Paesi a bassa imposizione in cui questo opera.

È previsto un modello standard di comunicazione rilevante contenuto nella Dac 9 che facilita l’adempimento dei grandi gruppi multinazionali nei diversi Paesi in cui operano.

Sono esonerati dall’obbligo di presentazione di cui all’articolo 2 i soggetti che individuano un’impresa locale designata o un’impresa designata o la controllante capogruppo che presenta la comunicazione rilevante per conto loro.

L’articolo 3 stabilisce che quando, in relazione a un esercizio, più Paesi hanno diritto di imposizione su un gruppo multinazionale, l’impresa dichiarante localizzata in Italia compila la comunicazione rilevante secondo le regole Ocse.

L’articolo 4 stabilisce il contenuto della comunicazione rilevante e fa riferimento all’allegato 1. Nella sezione generale (v. Sezione 1. Informazioni sul gruppo multinazionale o nazionale di imprese del modello tipo) è identificata l’Impresa dichiarante (punto 1.1 del modello tipo), sono fornite informazioni di carattere generale sul gruppo (punto 1.2 del modello tipo) e sulla sua struttura (punto 1.3 del modello tipo). All’interno di questa sezione è prevista anche una tabella riassuntiva che fornisce una panoramica di alto livello dell’applicazione dell’imposizione integrativa rispetto a ogni Paese in cui il gruppo opera (punto 1.4 del modello tipo).

 Le sezioni giurisdizionali sono compilate per ogni Paese in cui sono localizzate le imprese e le entità del gruppo.

La prima delle sezioni giurisdizionali richiede informazioni riguardanti le caratteristiche dei Paesi in cui si applicano i regimi semplificati o i regimi di esclusione (punto 2.1 del modello tipo) e quale regime semplificato o quale regime di esclusione è fruito dal gruppo (punti 2.2 e 2.3 del modello tipo).

Quando i sopra indicati regimi non trovano applicazione, la sezione successiva (v. Sezione 3. Calcoli del modello tipo) deve essere compilata innanzitutto con le informazioni riguardanti il Paese di riferimento (punto 3.1 del modello tipo) e poi con i calcoli per determinare l’aliquota d’imposizione effettiva (effective tax rate – Etr) (punto 3.2 del modello tipo), l’imposizione integrativa ove necessario (punto 3.3 del modello tipo) e, infine, l’imputazione dell’imposta, se questa risulta dovuta (punto 3.4 del modello tipo).

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