Precedente Successiva

25 Luglio 2026

Global minimu tax, ritardi sanabili con ravvedimento

di Alessandro Germani


In tema di Global minimum tax (Gmt) la scadenza del 30 giugno 2026 in relazione alla comunicazione rilevante, al modello di notifica e alla dichiarazione fiscale può aver generato dei ritardi e delle violazioni, sanabili con ravvedimento operoso come era stato chiarito dalla Faq delle Entrate del 17 luglio 2026. Ad essa si aggancia la risoluzione 27/E del 23 luglio (si veda Il Sole 24 Ore del 24 luglio 2026) che istituisce gli specifici codici tributo.

In tema di comunicazione rilevante l’articolo 51 del Dlgs 209/23 consente all’impresa localizzata in Italia di non presentarla (comma 3) se l’adempimento è svolto dalla capogruppo o da un’impresa designata localizzate in un Paese che ha un accordo qualificato con l’Italia, ovvero che consente di scambiare le informazioni sulle comunicazioni rilevanti. Ci sono poi degli obblighi di notifica (comma 4) nei confronti dell’Agenzia che possono essere stati attribuiti a un’impresa locale designata o a un’impresa designata o alla controllante capogruppo (articolo 2 del Dm 16 ottobre 2025 e articolo 3 del Dm 25 febbraio 2025). In questi casi può dunque essere accaduto che, se i flussi informativi non abbiano funzionato adeguatamente, ci sia stato qualche obbligo di comunicazione/notifica che non sia stato ottemperato nei termini, per cui si rende necessario ovviare adesso. L’articolo 51 comma 9 del Dlgs 209/23 prevede sanzioni per le varie fattispecie, ridotte comunque del 50% per i primi tre esercizi. Per l’omessa presentazione della comunicazione rilevante la sanzione è di 100mila euro, per il ritardo inferiore a tre mesi o l’invio dei dati incompleti o errati la stessa va da 10mila euro a 50mila euro. L’omessa, ritardata, errata o incompleta comunicazione prevista al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 2mila euro. A livello di dichiarazione, l’articolo 53 del Dlgs 209/23 stabilisce gli stessi termini (30 giugno 2026) fissati per la comunicazione rilevante (comma 1), che ai fini dell’accertamento, delle sanzioni, della riscossione delle imposte nonché del contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi (comma 4) e che per i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del presente titolo non si fa luogo a irrogazione delle sanzioni ad eccezione che per i casi di dolo o colpa grave (comma 5).

Alla luce del quadro sopra delineato, e del fatto che già la recente Faq dell’Agenzia ha confermato la possibilità di ravvedere questi adempimenti, con la risoluzione 27/E vengono introdotti i seguenti codici tributo:

  • 2735 denominato Ravvedimento sanzioni - obbligo di comunicazione rilevante in regime Global minimum tax
  • 2736 denominato Ravvedimento sanzioni - obbligo di notifica in regime Global minimum tax
  • 2737 denominato Ravvedimento sanzione tardiva presentazione dichiarazione fiscale in regime Global minimum tax.

I codici tributo sono esposti nella sezione Erario, specificando nel campo anno di riferimento l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA