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16 Giugno 2026

Gli swap sul petrolio nel conto economico non rilevano ai fini Irap

di Alessandro Germani


I differenziali relativi ad un contratto derivato su commodities (petrolio) contabilmente non vanno iscritti all’interno dell’area caratteristica. Motivo per cui non rilevano ai fini Irap perché non riducono il valore della produzione.

Questo è il principio contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 18954 del 10 giugno scorso.

La questione riguarda dei differenziali negativi legati a swap su greggio e prodotti petroliferi per cui, a seguito di verifica sul 2007, era emersa una maggiore base imponibile Irap di circa 30 milioni di euro e una maggiore imposta di 1,5 milioni. Si tratta di derivati di copertura dal rischio di prezzo della commodity (materia prima).

La Cassazione richiama la nozione di derivati contenuta nel Tuf (Testo unico della finanza) all’articolo 1 comma 2-ter e all’Allegato I sezione C.

Il derivato insiste su un sottostante (merce, valuta, tasso di interesse, indice di borsa) che è l’elemento che il derivato intende coprire, ma c’è un collegamento solo di fatto fra le due posizioni e non di diritto. Oggetto del derivato è infatti il differenziale e giammai il sottostante. Il derivato può avere una finalità copertura, speculativa o di arbitraggio.

Nel caso di specie i derivati della società erano di copertura. Come tali (finalizzati alla copertura del petrolio) la Commissione tributaria regionale aveva concluso che facessero parte della gestione caratteristica e che la deducibilità Ires in forza dell’articolo 112 comma 2 del Tuir si estendesse anche all’Irap.

Invece per la Cassazione il fatto che il derivato si riferisca ad un sottostante che è una commodity non gli fa perdere la sua natura finanziaria, cioè non lo fa retroagire nell’area caratteristica che determinerebbe la deduzione ai fini Irap. Lo stesso articolo 2427-bis del Codice civile testimonia che si tratta di strumenti finanziari.

Secondo la Corte ciò che fa la differenza è se ci può essere la consegna fisica del sottostante, il che fa retroagire nell’area caratteristica, rispetto alla liquidazione del differenziale che fa sì che si permanga in area finanziaria. Pertanto si rientra nella lettera C) (proventi e oneri finanziari) del conto economico ex articolo 2425 Codice civile che non rileva ai fini della base Irap. Ed è improprio per i giudici fare riferimento alla norma dell’articolo 112 del Tuir che riguarda solo l’Ires.

La Cassazione conclude che il derivato di copertura rappresentato da uno swap su commodity non rileva ai fini Irap in quanto ricompreso nella lettera C) del conto economico ai sensi dell’articolo 2425 Codice civile. Il principio è importante perché sancisce la natura finanziaria del differenziale che, come tale, non rileverebbe ai fini Irap.

È da notare che secondo i principi contabili Oic 12 e Oic 32 i differenziali dei derivati sono ricompresi nell’area D (si vedano al riguardo le voci D18d e D19d). Va tuttavia considerato che nell’ambito della post implementation review dell’Oic 32 è stato proposto di iscrivere i differenziali dei derivati gestionali nella sezione operativa del bilancio anziché, come avviene attualmente, nella sezione finanziaria. Ciò retroagirebbe anche ai fini fiscali.

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