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04 Novembre 2025

Fusioni, senza perizia non si riportano le perdite

di Alessandro Germani


In una fusione per incorporazione in cui l’incorporata presenta delle posizioni soggettive (perdite, interessi passivi ed eccedenze Ace) al 31 dicembre 2023 a fronte delle quali supera il test di vitalità ma non il limite del patrimonio netto (PN), in quanto l’ammontare di tali posizioni è superiore al valore del patrimonio netto contabile (decurtato dei versamenti e conferimenti degli ultimi 24 mesi), non avendo predisposto una perizia di stima atta a far emergere il valore economico del patrimonio netto, essa non ottiene la possibilità di disapplicare le norme in questione e di riportare questi asset fiscali. Lo afferma la risposta n. 278/2025 dell’agenzia delle Entrate.

Un gruppo di dimensioni globali che opera anche in Italia ha proceduto ad acquisire da un altro player una società Alfa. Successivamente Alfa è stata incorporata da Eta allo scopo di razionalizzare le strutture in ottica di business. Eta non presentava alcun asset fiscale, mentre Alfa presentava perdite fiscali, interessi passivi ed eccedenze Ace alla data del 31 dicembre 2023. La fusione è stata perfezionata il 1 ottobre 2024 con retrodatazione degli effetti contabili e fiscali al 1 gennaio 2024 e anche per tale periodo interinale Alfa presentava una tematica di riporto delle citate posizioni soggettive.

A ciò si deve aggiungere la circostanza per cui nell’ambito delle operazioni di fusione i limiti al riporto delle posizioni soggettive di cui all’articolo 172 comma 7 del Tuir sono stati modificati dall’art. 15 comma 1 lett. b) del Dlgs 192/24. Inoltre lo stesso articolo (lettera d) ha introdotto anche una specifica disposizione (articolo 177-ter del Tuir) che disciplina il riporto delle perdite fiscali infragruppo prevedendo nella sostanza che in ambito infragruppo il riporto di tali posizioni sia consentito e libero. Ma a ciò si deve aggiungere che tale norma si applica alle operazioni effettuate dal periodo d’imposta 2024, ma con espressa esclusione, per il riporto delle posizioni, di quelle maturate al 31 dicembre 2023. In tali casi quindi il riporto non è automatico e libero, con la necessità di dover comunque “omologare” le perdite.

Chiarito ciò, in relazione all’incorporata Alfa il test di vitalità viene superato sia al 31 dicembre 2023 che con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e la data di efficacia giuridica dell’operazione, mentre così non è con riguardo al patrimonio netto decurtato dei versamenti degli ultimi 24 mesi, che è inferiore ai tax assets che si intende riportare. Nella risposta l’Agenzia evidenzia che con riferimento alle posizioni soggettive fino al 2023 (per i soggetti solari) occorre il superamento dei limiti previsti nel caso specifico dall’art. 172 per la fusione (art. 8 DM 27.6.2025).

La società presenta asset fiscali che non superano il valore del PN contabile, ma non si è fatto ricorso al PN economico in base a perizia di stima redatta da un revisore legale dei conti. Le Entrate interpretano in questo modo la relazione al Dlgs 192/24, secondo cui il ricorso al PN economico sarebbe sì alternativo rispetto a quello contabile, ma di fatto necessario qualora gli asset fiscali siano superiori al suddetto PN contabile. In altre parole, visto che la norma prevede oggi questa alternativa che era stata già valorizzata nelle risposte ad interpello, è come dire che se non si è fatto ricorso al PN economico in presenza di valori degli asset che superavano quello contabile ci si è automaticamente privati della possibilità che oggi la norma consente. Da cui deriva la porta sbarrata.

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