16 Settembre 2025
Fusioni, perdite della newco con obbligo di omologazione
di Alessandro Germani
Le recenti modifiche al regime del riporto delle perdite impattano sulle operazioni straordinarie in quanto generalmente queste comportano l’emersione di perdite che non si qualificano come infragruppo e che pertanto dovranno essere omologate per essere liberamente riportabili e utilizzabili. Ciò potrà incidere anche sulla dinamica delle operazioni di private equity.
Ricordiamo che la disciplina delle perdite fiscali infragruppo è stata introdotta dal Dlgs 192/2024 nel corpo del Tuir con l’articolo 177-ter. Nella sostanza la norma stabilisce che i classici limiti al riporto delle perdite fiscali (vitality test e limite del patrimonio netto) non si applicano per le perdite conseguite in periodi di imposta nei quali le società partecipanti erano già appartenenti allo stesso gruppo (perdite infragruppo) e per le perdite conseguite antecedentemente per le quali abbiano trovato applicazione, all’atto dell’ingresso nel gruppo della società a cui si riferiscono, o successivamente, i limiti al riporto delle perdite (perdite omologate). Le operazioni per cui scattano i limiti al riporto delle perdite (e delle altre posizioni soggettive quali gli interessi passivi indeducibili e l’Ace) sono le acquisizioni societarie con modifica dell’attività (articolo 84, comma 3), le fusioni (articolo 172, commi 7 e 7-bis), le scissioni (articolo 173, comma 10) e i conferimenti aziendali (articolo 176, comma 5-bis). Il quadro è stato successivamente chiarito dal Dm Economia del 27 giugno 2025.
L’aspetto fondamentale è l’appartenenza al gruppo societario ex articolo 2359, comma 1 numero 1 e comma 2, del Codice civile che presuppone il controllo di diritto attraverso la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. L’articolo 3 del Dm definisce perdite infragruppo quelle conseguite nei periodi d’imposta nei quali le società partecipanti alle operazioni erano già appartenenti allo stesso gruppo sin dall’inizio del periodo di imposta di conseguimento delle perdite fiscali. Questo aspetto appare molto importante perché, come chiarito anche dalla relazione illustrativa, se il requisito del controllo sussiste dal primo giorno del periodo d’imposta, allora tutte le perdite fiscali del periodo saranno infragruppo e quindi da non sottoporre ai limiti. Ma se l’acquisizione del controllo avviene in una qualsiasi data successiva, potranno considerarsi infragruppo solo le perdite del successivo periodo d’imposta «n+1», ma non anche quelle relative a «n». Si definiscono invece perdite omologate quelle conseguite prima dell’ingresso nel gruppo ma sottoposte, con esito positivo, all’atto dell’ingresso nel gruppo della società a cui tali perdite si riferiscono, o successivamente, ai limiti e alle condizioni al riporto di cui agli articoli del Tuir. In ogni caso non si considerano infragruppo le perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024.
Per le perdite omologate l’articolo 4 stabilisce che le stesse si considerano conseguite nel periodo d’imposta in cui sono state sottoposte ai limiti e alle condizioni fissati dalle norme del Tuir a riguardo.
A questo punto è possibile tirare le fila del discorso. Qualora si proceda ad un’acquisizione di un’impresa target occorrerà considerare che il riporto delle perdite è libero da vincoli solo a seguito dell’appartenenza al medesimo gruppo. Ma per acquisizioni effettuate in corso d’anno ciò varrà solo dal periodo d’imposta successivo. In presenza di una mera acquisizione societaria che non comporti la modifica dell’attività svolta (articolo 84, comma 3, del Tuir) ciò non impone il rispetto dei limiti al riporto delle perdite. Ma se successivamente all’acquisizione si procede a incorporare la target, le perdite antecedenti dovranno essere omologate, sottoponendole ai limiti dell’articolo 172, commi 7 e 7-bis, del Tuir, per poterle utilizzare, come chiarito dalla stessa relazione illustrativa al Dm.
La fattispecie è piuttosto frequente anche nelle operazioni di private equity. Infatti, generalmente viene costituita una newco che si indebita per acquisire una target e procedere poi alla fusione per incorporazione con la medesima. Se la newco è costituita in corso d’anno e acquisisce poi il controllo della target, con fusione nell’anno successivo, essa chiuderà il suo primo esercizio con perdite fiscali derivanti dai costi sostenuti per l’acquisizione e interessi passivi indeducibili perché non vi sarà capienza di Rol. Tali perdite non essendo infragruppo andranno quindi omologate all’atto della fusione. Se quindi per il primo anno non vi sarà il rispetto del vitality test e del vincolo di patrimonio netto, ci sarà comunque la possibilità di ricorrere all’interpello disapplicativo.
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