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11 Settembre 2015

Spazio a fusioni «intra-Ue»

di Angelo D'Ugo e Alessandro Germani


Operazioni straordinarie

 

Il recepimento della Direttiva 2005/56/CE da parte del Dlgs 108/08 ha dato un significativo impulso alle fusioni transnazionali rendendole effettivamente attuabili. Sotto l'aspetto fiscale, invece, la disciplina, contenuta negli articoli da 178 a 181 del Tuir, ricomprende tutte le tipologie di operazioni.

Le nuove disposizioni

In particolare l'articolo 178 riguarda:

  • le fusioni fra soggetti italiani e società Ue se appartenenti a uno dei tipi previsti dalla tabella A e sottoposte ad una "corporate tax" della tabella B (lettera a);
  • le scissioni totali di società italiane con trasferimento del patrimonio a beneficiarie Ue (lettera b) o parziali (lettera b-bis), purché la scissa o la beneficiaria risiedano in Italia e oggetto del trasferimento sia un complesso aziendale;
  • i conferimenti di complessi aziendali fra soggetti di cui uno residente in Italia e l'altro Ue (lettera c);
  • le fusioni, scissioni e conferimenti aziendali fra soggetti Ue in relazione a stabili organizzazioni in Italia (lettera d);
  • i conferimenti di partecipazioni volti ad acquisire, integrare o incrementare il controllo di società fra soggetti Ue, a condizione che uno dei partecipanti sia residente in Italia o la partecipazione scambiata riguardi una stabile organizzazione in Italia (lettera e).

L'articolo 179 sancisce la neutralità fiscale di tali operazioni, prevedendo per fusioni, scissioni e conferimenti aziendali l'applicazione degli articolo 172, 173 e 176 del Tuir. La neutralità viene meno, con conseguente realizzo al valore normale dei componenti aziendali, qualora gli stessi non confluiscano in una stabile organizzazione nel territorio dello Stato o ne siano successivamente distolti (articolo 179, comma 6).

L'articolo 180 prevede la tassazione dei fondi in sospensione d'imposta in capo alla stabile organizzazione se non ricostituiti nelle sue scritture contabili. Infine, secondo l'articolo 181 il riporto delle perdite pregresse nelle fusioni e scissioni è sottoposto ad un duplice vincolo: le perdite sono deducibili in proporzione al patrimonio netto attribuito alla stabile organizzazione e sono sottoposte al test di vitalità in base all'articolo 172, comma 7, del Tuir. In questo modo si evita il riporto di perdite attribuibili ad attività non connesse alla stabile organizzazione (risoluzione 66/E/2007).

La prassi

Alcuni interventi di prassi hanno nel tempo chiarito una disciplina inevitabilmente complessa. Nei conferimenti partecipativi la neutralità spetta anche nel caso di soggetto scambiante persona fisica in quanto per quest'ultimo, a differenza della società acquirente e di quella acquistata, la norma non detta particolari requisiti (risoluzione 175/E/01). Non si considera transfrontaliera e non beneficia della neutralità la fusione fra due società del Regno Unito con stabile organizzazione in Italia: l'operazione non è infatti parificabile a una fusione nazionale e non rientra nell'articolo 178, lettera d), perché le società coinvolte appartengono al medesimo Stato Ue (risoluzione 42/E/2008).

Nella fusione fra due società tedesche con stabile organizzazione in Italia, pur non configurandosi l'operazione come transfrontaliera (stesso Stato Ue), è concesso alla branch di beneficiare della neutralità (articolo 172 del Tuir) in quanto l'operazione è giuridicamente parificabile alla fusione (risoluzione 470/08). In caso di fusione tra una società spagnola e una italiana (articolo 178, lettera a) la neutralità non spetta se gli asset confluiscono in una struttura non qualificabile come stabile organizzazione, in base all'articolo 162 del Tuir (risoluzione 21/E/2009). Infine, la fusione fra una società belga e una del Regno Unito entrambe con stabile organizzazione in Italia, è qualificabile come fusione transfrontaliera e, quindi, non genera realizzo di plusvalenze se gli asset aziendali confluiscono in un'altra stabile organizzazione, in quanto attuata mediante uno scioglimento senza liquidazione (risoluzione 175/E/2009).

Tax deferral

Da ultimo, è interessante sottolineare che il decreto internazionalizzazione (articolo 11, comma 1, lettera b) ha introdotto la sospensione del prelievo (tax deferral), nel caso in cui i beni non confluiscano in una stabile organizzazione nazionale, anche nei trasferimenti di sede derivanti dalle fusioni, scissioni e conferimenti aziendali transfrontalieri parificandoli ai trasferimenti in base all'articoolo 166, comma 2 quater del Tuir. In questo modo si supera una palese distorsione, che costringeva a trasferire la sede in un altro paese Ue e, successivamente, a procedere con una fusione o scissione neutrali.

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