28 Maggio 2024
Fondi, al gestore white list non si applica la ritenuta sui proventi distribuiti
di Alessandro Germani
I proventi distribuiti da un fondo immobiliare italiano a un gestore di Singapore sono esenti, così come le plusvalenze da cessione delle quote non sono tassate in Italia. È questa la risposta a interpello 143/2025 delle Entrate.
L’istante è una società che svolge attività di gestione di fondi di investimento a Singapore ed è supervisionata dall’autorità monetaria locale. Gestisce una Vcc (venture capital company) a cui partecipano degli investitori. La Vcc ha investito in un fondo immobiliare italiano gestito da una Sgr. L’istante chiede conferma che ai proventi percepiti dalla Vcc e derivanti dalla partecipazione al Fondo Immobiliare italiano non si applichi la ritenuta e che in caso di cessione delle quote del Fondo immobiliare, alla plusvalenza realizzata dalla Vcc si applichi l’esenzione dalle imposte in Italia.
L’Agenzia conferma la tesi dell’istante. In base alla disciplina italiana (Testo Unico della Finanza) l’Oicr svolge una gestione collettiva del risparmio raccolto fra una pluralità di investitori e le sue scelte di gestione sono autonome rispetto a costoro. Per i fondi pensione e gli Oicr esteri valgono gli stessi requisiti sostanziali richiesti ai soggetti italiani (circolare 11/E/11 e 2/E/12). L’articolo 7, comma 3, del Dl 351/2001 prevede che la ritenuta non si applica ai proventi percepiti da fondi pensione, Pepp e Oicr esteri white list (Dm 4 settembre 1996), enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. Per i fondi pensione e gli Oicr esteri è necessario che sussistano le condizioni sostanziali previste per gli omologhi soggetti italiani. Non sono poi imponibili in Italia i redditi diversi di natura finanziaria (lettere da c bis a c quinquies del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir) realizzate da soggetti residenti in Paesi white list, enti e organismi internazionali, investitori istituzionali esteri, banche centrali. Ciò riguarda anche la cessione delle quote di fondi immobiliari (risoluzione 76/E/23). Di fatto l’Agenzia dall’analisi dei documenti e delle situazioni riguardanti la società di gestione e la Vcc di Singapore conclude che sussistono le condizioni sostanziali richieste agli omologhi gestori italiani. Pertanto, sulla base del presupposto che la Vcc sia gestita dall’Istante nell’interesse dei partecipanti e in totale autonomia dai medesimi, i proventi derivanti dalla partecipazione di Vcc nel Fondo Immobiliare Italiano non sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Dl 351/2001. Al tempo stesso, l’Agenzia conferma che nel caso di cessione delle quote del Fondo Immobiliare Italiano da parte di Vcc si applicherà il regime di esenzione di cui all’articolo 5, comma 5, del Dlgs 461/1997.
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